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RCA – Decreto Bersani

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Categoria : Polizze R.C. Auto

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Grazie al decreto Bersani c.d. delle liberalizzazioni, chi compra un’ autovettura (nuova o usata) può usufruire della stessa classe di merito che ha già per un’ altra autovettura, ed inoltre tale diritto è esteso ai componenti della famiglia, presenti nello stato di famiglia. Ovviamente per chi ha già delle auto assicurate con polizze stipulate prima dell’ aprile 2007 non può usufruire di tale decreto e cambiare la classe di merito.

vediamo degli esempi per meglio capire il funzionamento.

Esempio 1. Se il figlio compra un’ auto ed è nello stesso stato di famiglia dei genitori o del padre o della madre ottiene la stessa classe di merito di questi ultimi pur intestando l’auto a se stesso. Stesso discorso tra coniugi. Se supponiamo che il padre ha una classe 1 e la madre su un’altro auto la classe 8, il figlio può utilizzare l’attestato di merito del padre ottenendo la classe 1.

Esempio 2. Nel caso in cui si è proprietari di un’ autovettura e si acquista un’altra auto si mantiene la stessa classe di merito utilizzando l’attestato di rischio della polizza relativa alla “vecchia” autovettura, inoltre non vi è l’obbligo di stipulare il contratto con la stessa compagnia, basta presentare l’attestato di rischio presso un qualsiasi intermediario (agente) di una qualsiasi compagnia assicurativa regolarmente operante.

Le modifiche introdotte all’ art. 134 del Codice delle Assicurazioni private

Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio

comma 3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

comma 4. L’attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.

comma 4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

attraverso il Decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7, c.d. Decreto Bersani, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, al punto n. 2 dell’ art. 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007,  le trovate in un articolo presente in questo blog.



Commenti

Riporto nel suo blog la mia domanda che potrebbe essere di aiuto ad altre persone nella mia stessa situazione e alla quale è stato gentilissimo nel precisare che:

la prima (A) ipotesi non è legale.
la seconda (B) è un elusione della legge ma praticamente è fattibile.

“Vorrei chiedere un vostro parere riguardo la situazione della mia rc auto.
Attualmente possiedo un auto nuova intestata a me con una mia assicurazione in classe 11.
Mi è stato consigliato, vista la mia età, di eseguire:

CASO A) cointestare il mezzo a me e mio padre (quindi un passaggio di proprietà da me a me e mio padre), per usufruire del decreto bersani e passare in classe 1 (la classe di mio padre componente del nucleo famigliare a cui appartengo). [Alcune assicurazioni lo approvano altre no].

CASO B) doppio passaggio di proprietà (da me verso mio padre, da mio padre verso me), per usufruire del decreto bersani e passare in classe 1 (la classe di mio padre componente del nucleo famigliare a cui appartengo). [Tutte le assicurazioni dicono che si può fare].

Premettendo che in entrambi i casi risparmierei, chi ha ragione? chi mi propone il doppio passaggio o la cointestazione?
Sono procedure legali o illegali?”

Chiedo ulteriormente se:

Nel caso io eseguissi l’ipotesi a con un’assicurazione che me lo permette, potrei avere problemi futuri? non dovrebbe essere l’assicurazione ad impedirmi tutto ciò? questa continua a dirmi che la cointestazione è possibile… sarei io a risponderne un indomani o posso considerarmi in “buona fede”?
Grazie Eros.

una volta che acquisisci una classe di merito questa diventa tua.
“SE” trovi una compagnia che ti permette il caso A allora procedi, in questo modo risparmi un passaggio di proprietà.
Viceversa la soluzione migliore sembra il caso B.

Salve una domanda, io ho usufruito della Legge Bersani prendendo la classe di merito di mio padre cioè la prima e per il primo anno sono rimasto nella sua compagnia assicurativa, l’anno successivo sono passato in Zurich perchè ci lavorava un mio amico e la classe di merito me la sono portata dietro. Ora mi stà scadendo e dovrei rinnovarla, il problema è che il mio amico si è trasferito in Ras, e mi dice che da lui non potrei passare se non in 5 classe di merito perchè il cervellone centrale su cui si basa dice che è impossibile che io data la mia giovane età (24 anni) e la mia breve storia assicurativa (2 anni) anche se sono un fenomeno non posso essere in prima classe. Sempre il mio amico mi ha detto che pur rimanendo in Zurich, nel caso farei un grave incidente (colpa mia ovviamente) l’assicurazione mi assicurerà l’rc fino ad un certo punto poi dovrò pensare io al resto, perchè la mia classe di merito è non è quella che teoricamente mi spetta.
Non so cosa pensare, non so cosa sia giusto, voglio solo che l’rc che stipulerò mi copri in tutto e per tutto, voglio vivere tranquillo.
Cosa è giusto e cosa è sbagliato???

Ciao non sono affatto d’accordo con quanto sostiene l’intermediario della “ex-Ras”, se effettivamente hai usufruito del c.d. Decreto Bersani la classe di merito che hai acquisito è definitivamente tua per sempre, ovvero in qualsiasi compagnia assicurativa intendi rinnovare il contratto r.c.a., alla scadenza, puoi utilizzare la classe di merito acquisita quindi quella attuale migliorata o peggiorata dal bonus-malus del periodo di osservazione in base al fatto se hai fatto sinistri o meno.

Sul fatto degli incidenti anche qui mi trovo in disaccordo in quanto la compagnia assicurativa copre i sinistri sino al massimale definito in polizza che cmq non è inferiore a 774.000 € circa fino allo scorso anno, e non c’entra nulla la classe di merito del Decreto Bersani.
Inoltre da quest’anno per legge i massimali sono aumentati (vedi l’articolo di riferimento in questo blog).
Tranne che nel tuo contratto attuale vi è una “franchigia” allora in caso di sinistro il risarcimento alla controparte è dovuto da te sino all’ammontare stabilito dalla franchigia (ad es. 500 €) e la differenza dalla compagnia.

Informati con altri agenti e vedrai che ti riporteranno le stesse informazioni.
Secondo me il tuo assicuratore vuole solo convincerti a rinnovare la polizza con lui…

Eventualmente fai un reclamo scritto alla compagnia Allianz e all’Isvap sulla disinformazione fornita dell’intermediario.

[...] ottenete la stessa classe di merito. Per l’ approfondimento di questo argomento vi consiglio la lettura di un articolo nel presente Blog. La cosa rilevante da sottolineare è che secondo la vecchia normativa un nuovo [...]

Salve
Sono una ragazza neopatentata che ha bisogno di qualche dritta per assicurare l’auto non nuova ma di seconda mano.
Mi sono informata per quanto riguarda il decreto Bersani e volevo esporre la mia situazione: Mio padre assicurato con GenerTel ha la 1 classe di merito. Queste sono le mie domande:
1. Devo obbligatoriamente rimanere nella stessa compagnia assicurativa di mio padre?
2. In caso di incidente, la classe di merito scenderebbe anche a mio padre?
3. La vettura posso intestarla a me così come l’assicurazione?

Grazie in anticipo

Ciao Elena, benvenuta nel blog
in merito alla prima domanda puoi liberamente assicurarti presso una qualsiasi compagnia assicurativa utilizando l’attestato di tuo padre della genertel;
in merito alla seconda domanda, la classe di merito è personale quindi un eventuale tuo sinistro farebbe scattare il malus soltanto alla tua classe di merito;
in merito all’ultima domanda proprietario e contraente devono coincidere (tranne i coniugi in comunione di beni), quindi se la vettura è di tua proprietà anche il contraente della polizza devi essere tu.
ciao

Essendo intestatario di pilizza rca auto con classe di merito 01,perchè assicurando un motocilclo di cilindrata 850, sempre a me intestato e con la stessa compagnia, non si applica il decreto bBersani. Ma mi è stata riconosciuta solo una
classe 13.
Grazie ,saluti.

@Nazzario
Ciao Nazzario, purtroppo non puoi usare il c.d. decreto bersani per assicurare il motociclo utilizzando la classe di merito dell’autovettura, in quanto la legge parla di “medesimo veicolo”, quindi puoi usare la classe di merito per un’altra autovettura ma non per un mezzo diverso.

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