
Grazie al decreto Bersani c.d. delle liberalizzazioni, chi compra un’ autovettura (nuova o usata) può usufruire della stessa classe di merito che ha già per un’ altra autovettura, ed inoltre tale diritto è esteso ai componenti della famiglia, presenti nello stato di famiglia. Ovviamente per chi ha già delle auto assicurate con polizze stipulate prima dell’ aprile 2007 non può usufruire di tale decreto e cambiare la classe di merito.
vediamo degli esempi per meglio capire il funzionamento.
Esempio 1. Se il figlio compra un’ auto ed è nello stesso stato di famiglia dei genitori o del padre o della madre ottiene la stessa classe di merito di questi ultimi pur intestando l’auto a se stesso. Stesso discorso tra coniugi. Se supponiamo che il padre ha una classe 1 e la madre su un’altro auto la classe 8, il figlio può utilizzare l’attestato di merito del padre ottenendo la classe 1.
Esempio 2. Nel caso in cui si è proprietari di un’ autovettura e si acquista un’altra auto si mantiene la stessa classe di merito utilizzando l’attestato di rischio della polizza relativa alla “vecchia” autovettura, inoltre non vi è l’obbligo di stipulare il contratto con la stessa compagnia, basta presentare l’attestato di rischio presso un qualsiasi intermediario (agente) di una qualsiasi compagnia assicurativa regolarmente operante.
Le modifiche introdotte all’ art. 134 del Codice delle Assicurazioni private
Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio
comma 3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
comma 4. L’attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
comma 4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
attraverso il Decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7, c.d. Decreto Bersani, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, al punto n. 2 dell’ art. 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007, le trovate in un articolo presente in questo blog.








![Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]](http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2010/02/colpodifrusta1-300x300.jpg)






Salve,avrei un quesito da porvi.
Mia moglie possiede un veicolo assicurato in 1 classe chiamiamolo “A”
io ho un veicolo assicurato in classe merito 9 chiamiamolo “B”
ora dovrei vendere “B” e acquistare un’auto nuova “C”.
Se chiudo il contratto assicurativo di “B” posso aprire per “C” un contratto nuovo usufruendo del decreto Bersani cosi’ da prendere la classe di merito del veicolo “A” senza incorrere in sanzioni?
@maurizio
Ciao Maurizio,
benvenuto nel blog, devi stipulare un nuovo contratto utilizzando la classe di merito di tua moglie, dovresti fornire alla compagnia con cui stipuli il nuovo contratto, l’ultimo attestato di tua moglie e un certificato di famiglia.
ps: non esiste nessuna sanzione, anzi è la legge Bersani a consentirlo!!!
salve! io sono una neopatentata che devo comprare una machina . premetto che vorrei usufruire della legge bersani,ma non sono sicura se lo posso fare. il mio compagno e assicurato da tanti anni con generali e un classe di merito 1 . 1 posso usufruire anch’io di questa legge anche se allo stato di famiglia risutiamo una copia di fatto?2.la machina lo devo mettere a nome del mio compagno o lo posso mettere anche a nome mio ? Grazie anticipatamente
@leda
Ciao Leda benvenuta nel blog,
l’articolo che disciplina il decreto bersani è il n. 134 comma 4 bis
“4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.”
Per componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare secondo me si intende anche non un familiare, ma deve essere nello stesso stato di famiglia, tale documento può esser prodotot con autocertificazione.
Tale precisazione sul componente convivente però può trovare una interpretazione diversa da compagnia a compagnia. Quindi prima di acquistare l’auto, fai un giro presso assicuratori e ti informi di quale documentazione vogliono.
Oltre alla autocertificazione ti serve anche l’attestato di rischio del tuo ragazzo e il libretto dell’autovettura. In ogni caso il proprietario ed il contraente della polizza devono coincidere, ma puoi sicuramente sfruttare il bersani per ottonere la 1 classe del tuo ragazzo.
sono possessore di una moto assicurata dal 2004 e attualmente in classe 14 per un piccolo sinistro nello stesso anno, polizza che sospendo nel periodo invernale mi scade la polizza a metà novembre visto che la moto non la usero fino ad aprile 2010 posso lasciarla scadere eventualmente con disdetta e riassicurarla in primavera con la classe di merito della mia auto che è la 1 ????
@walter
ciao walter, benvenuto nel blog
non puoi utilizzare la classe di merito dell’auto sulla moto in quanto non sono della medesima categoria.
Puoi tranquillamente far scadere la polizza, facendo disdetta 30 giorni prima ed in seguito riassicurare la moto con la classe di merito che avrai a scadenza (l’attestato ha validità 5 anni).
Ciao a tutti!
La mia auto, di cui sono proprietaro e intestatario della polizza RCA, è assicurata con Allianz-Ras e attualmente sono in classe 1.
Idem per mia moglie che possiede un’altra auto in classe 5.
L’articolo 134 fa riferimento ad un “nuovo contratto” per un “ulteriore veicolo” quindi l’auto non deve essere nuova, giusto?
Nel mio caso se la moglie desse disdetta e poi stipulasse un nuovo contratto (sempre con Ras) avrebbe diritto alla classe 1 come me?
In alternativa possiamo passare entrambi e contemporaneamente ad altra compagnia per ottenere i vantaggi del decreto?
Grazie.
Ciao Roberto, per ulteriore veicolo si intende un mezzo che non sia già di proprietà. Quindi sui veicoli di proprietà tuoi e di tua moglie non potete far un nuovo contratto utilizzando il “Bersani”.
Diverso è il caso nel caso in cui acquisti un nuovo veicolo (nuovo cioè diverso da quello attuale) allora potresti far un nuovo contratto utilizzando la classe di merito più favorevole.
e se facessi un passaggio di proprietà tra me e la moglie? sempre che economicamente ne valga la pena…
Buongiorno a tutti,
avrei una domanda da farvi…
ad inizio settembre ho venduto la mia auto per comprarne un’altra usata…il mio assicuratore, invece di propormi la Bersani (mia moglie e’ una sua assicurata in CU 1) mi ha fatto pagare la differenza sulla polizza della vecchia auto invece di sostituirla con una piu’ conveniente ed adesso (alla scadenza semestrale) mi dice che non posso fare piu’ nulla e tenermi la mia CU 8 e pagare oltre 700 euro ogni sei mesi…e’ una cosa che legalmente poteva fare? posso intervenire in qualche modo per far valere il mio diritto??? help me please.
Sebastiano