
Grazie al decreto Bersani c.d. delle liberalizzazioni, chi compra un’ autovettura (nuova o usata) può usufruire della stessa classe di merito che ha già per un’ altra autovettura, ed inoltre tale diritto è esteso ai componenti della famiglia, presenti nello stato di famiglia. Ovviamente per chi ha già delle auto assicurate con polizze stipulate prima dell’ aprile 2007 non può usufruire di tale decreto e cambiare la classe di merito.
vediamo degli esempi per meglio capire il funzionamento.
Esempio 1. Se il figlio compra un’ auto ed è nello stesso stato di famiglia dei genitori o del padre o della madre ottiene la stessa classe di merito di questi ultimi pur intestando l’auto a se stesso. Stesso discorso tra coniugi. Se supponiamo che il padre ha una classe 1 e la madre su un’altro auto la classe 8, il figlio può utilizzare l’attestato di merito del padre ottenendo la classe 1.
Esempio 2. Nel caso in cui si è proprietari di un’ autovettura e si acquista un’altra auto si mantiene la stessa classe di merito utilizzando l’attestato di rischio della polizza relativa alla “vecchia” autovettura, inoltre non vi è l’obbligo di stipulare il contratto con la stessa compagnia, basta presentare l’attestato di rischio presso un qualsiasi intermediario (agente) di una qualsiasi compagnia assicurativa regolarmente operante.
Le modifiche introdotte all’ art. 134 del Codice delle Assicurazioni private
Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio
comma 3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
comma 4. L’attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
comma 4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
attraverso il Decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7, c.d. Decreto Bersani, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, al punto n. 2 dell’ art. 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007, le trovate in un articolo presente in questo blog.








![Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]](http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2010/02/colpodifrusta1-300x300.jpg)






Ciao Valentina, una volta che hai acquisito la classe di merito puoi andare da un anno all’altro in qualsiasi compagnia assicurativa. Dubito però che trovi qualche compagnia.
Ciao Alberto, come già detto ad altri, puoi provare a far un giro presso agenti di assicurazione, e chiedere di assicurare un veicolo che stai acquistando da tuo padre (veicolo A) utilizzando la classe di merito di tuo padre come familiare convivente, puoi fare un autocertificazione per quest’ultima cosa.
Buongiorno,
devo assicurare un’auto prima immatricolazione, non posso usufruire della Bersani quindi dovrei partire dalla classe 14. Una compagnia molto nota mi ha proposto di stipulare, oltre alla normale rca/furto/incendio&co, una polizza antinfortunio personale da 120 euro annuali (con possibilità di non rinnovarla allo scadere del primo anno). In questo caso mi assicurerebbero l’auto partendo dalla classe 8. E’ possibile/legale? Grazie
Ciao Manuela, benvenuta nel sito!
dovrebbe esser tutto legale nel senso che ottieni uno sconto nel seguente modo:
se stipuli la polizza infortuni ti applicano la tariffa r.c.a. come se avessi la classe di merito 8 nella loro scala. Attenzione però la la classe di merito unica (C.U.) è sempre la 14!!!
Grazie per la pronta risposta e per il caloroso benvenuto!
In realtà mi è stato detto che questa classe di merito dall’anno successivo alla stipula rimarebbe anche nel caso in cui io dovessi decidere di non rinnovare la polizza infortuni, e addirittura me la porterei dietro anche cambiando assicurazione, perché una volta acquisita una classe di merito non si può tornare indietro (salvo il caso in cui si verifichi un sinistro).
Non mi pare una classe di merito interna… la C.U. non può seguire questo iter?
Cara Manuela, ciò che le hanno detto non ha conformità a nessun articolo del codice delle assicurazioni private.
Provi a far mettere per iscritto che come prima sottoscrizione di contratto per un veicolo assicurato la prima volta ottiene come classe CU l’8, mi faccia sapere cosa le dicono!
Buongiorno , volevo una delucidazione su questo caso :
Un cliente ha attualmente una autovettura con Cu 6 intestata alla società; adesso questo stesso cliente vorrebbe assicurare un altra autovettura avente come contraente non più la società in questione ma all’amministratore della stessa.
Da quanto ne sapevo io non si può fare , e cioè società e amministratore della società sono due soggetti separati, uno giuridico e uno fisico.
Scrivo perchè mi è giunta voce che , con l’amministratore di società, si potrebbe fare ma vorrei avere la conferma.
Ringrazio anticipatamente per la risposta
Un saluto
l’articolo di legge in riferimento al c.d. decreto bersani parla di persona fisica, quindi sembrerebbe escludere l’utilizzo di classi di merito relative a persone giuridiche
Ciao, ho la patente da quasi 18 anni ma non ho mai avuto un’auto mia (uso quella di mio marito o mia madre e giro in scooter).
Oggi ho acquistato la mia prima auto e vorrei sapere se posso applicare la Bersani per prendere la classe 1 di mio marito. LO chiedo perchè in alcune FAQ di assicurazioni online trovo la dicitura “in comunione dei beni”. Noi siamo in separazione dei beni.
Mi confermate?
In caso alla sua compagnia mi facciano storie io posso chiedere la Bersani e assicurarmi anche con una compagnia diversa?
Grazie ciao Sara
Ciao Sara con il decreto bersani devi essere un familiare convivente. Quindi puoi usare la migliore classe di merito più conveniente in famiglia.
Il discorso della comunione dei beni è per stipulare un contratto r.c.a. in cui proprietario e contraente possono essere due persone diverse, per l’appunto marito e moglie in comunione dei beni. In tutti gli altri casi non può esser diverso.
Il Bersani invece è per utilizzare si la classe di un altra persona ma proprietario e contraente devono essere la stessa persona.