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	<title>Commenti a: Disciplina R.C.A. – Codice delle assicurazioni private e succ. modifiche</title>
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	<description>Come orientarsi nel mondo delle assicurazioni senza perdere denaro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:02:10 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Di: Alessandro Tomasello</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2008/11/30/rca-codice-delle-assicurazioni-private-e-succ-modifiche/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:03:03 +0000</pubDate>
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		<description>salve potrebbe esser più esplicito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve potrebbe esser più esplicito</p>
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		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2008/11/30/rca-codice-delle-assicurazioni-private-e-succ-modifiche/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 23:32:19 +0000</pubDate>
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		<description>Buongiorno a tutti!
Una richiesta di aiuto.
Può un&#039;assicurazione avvalersi dell&#039;articolo 172 per rescindere il contratto dal contraente causa &quot;conzione tariffarie mutate&quot;?
Perchè mi è accaduto esattamente questo, proprio oggi.

Matteo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti!<br />
Una richiesta di aiuto.<br />
Può un&#8217;assicurazione avvalersi dell&#8217;articolo 172 per rescindere il contratto dal contraente causa &#8220;conzione tariffarie mutate&#8221;?<br />
Perchè mi è accaduto esattamente questo, proprio oggi.</p>
<p>Matteo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Tomasello</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2008/11/30/rca-codice-delle-assicurazioni-private-e-succ-modifiche/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=103#comment-732</guid>
		<description>Ciao Valentina, rispondendo alla tua prima domanda in effetti secondo l&#039;art. 134 comma 3 (Comma modificato dal comma 1-bis dell&#039;articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile
2007, n. 40.) la classe di merito si riferisce al prorpietario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Valentina, rispondendo alla tua prima domanda in effetti secondo l&#8217;art. 134 comma 3 (Comma modificato dal comma 1-bis dell&#8217;articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile<br />
2007, n. 40.) la classe di merito si riferisce al prorpietario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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		<title>Di: Alessandro Tomasello</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2008/11/30/rca-codice-delle-assicurazioni-private-e-succ-modifiche/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:55:43 +0000</pubDate>
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		<description>Ciao Valentina e benvenuta nel blog, sembra quasi un indovinello!
Dunque se l&#039;attestato riporta il nome del contraente di cui parli tu allora utilizzando il decreto bersani ottiene la stessa classe di merito sul nuovo veicolo di propria proprietà.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Valentina e benvenuta nel blog, sembra quasi un indovinello!<br />
Dunque se l&#8217;attestato riporta il nome del contraente di cui parli tu allora utilizzando il decreto bersani ottiene la stessa classe di merito sul nuovo veicolo di propria proprietà.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valentina</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2008/11/30/rca-codice-delle-assicurazioni-private-e-succ-modifiche/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:46:15 +0000</pubDate>
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		<description>Buon giorno, io ho da porre più che un commento una domanda tecnica. Mi sembra di comprendere che con la legge Bersani (quindi dall&#039;aprile 2007) sia entrata in vigore  una modifica sull&#039;attestazione dello stato del rischio, ossia, questo viene indiscutibilmente emesso a nome del proprietario del veicolo in questione e non a  nome del contraente! Giusto? Mi confermate invece che gli attestati rilasciati prima di questa legge venivano regolarmente rilasciati a nome del contraente, anche nel caso il proprietario fosse diverso? Ora, ammettiamo che per due anni il veicolo non abbia circolato, e che il contraente abbia deciso di riconoscere questo vecchio attesto su un nuovo veicolo intestato a se stesso. Lo può fare o rimane vincolato al vecchio proprietario? insomma chi avrebbe diretto in questo caso alla classe? 
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buon giorno, io ho da porre più che un commento una domanda tecnica. Mi sembra di comprendere che con la legge Bersani (quindi dall&#8217;aprile 2007) sia entrata in vigore  una modifica sull&#8217;attestazione dello stato del rischio, ossia, questo viene indiscutibilmente emesso a nome del proprietario del veicolo in questione e non a  nome del contraente! Giusto? Mi confermate invece che gli attestati rilasciati prima di questa legge venivano regolarmente rilasciati a nome del contraente, anche nel caso il proprietario fosse diverso? Ora, ammettiamo che per due anni il veicolo non abbia circolato, e che il contraente abbia deciso di riconoscere questo vecchio attesto su un nuovo veicolo intestato a se stesso. Lo può fare o rimane vincolato al vecchio proprietario? insomma chi avrebbe diretto in questo caso alla classe?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Guido Rossi</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2008/11/30/rca-codice-delle-assicurazioni-private-e-succ-modifiche/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Guido Rossi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=103#comment-676</guid>
		<description>Ebbene si nostro caro Stefano!! 
La tendenza applicata dalla tua Direzione a nostro modesto parere è quella esatta. 
I c.d. modelli di adeguatezza, utili affinchè si possa acquisire ogni informazione atta a valutare l&#039;adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente, va sottoposto ogniqualvolta vi sia una modifica &quot;sostanziale&quot; al contratto assicurativo.
Modifica relativa non solo alla tipologia del contratto, al bene assicurata o alle garanzie accessorie ma al  c.d. “fabbisogno assicurativo” che muta in relazione alle caratteristiche del contraente e del bene assicurato. 
Se le variazioni fanno riferimento alla situazione personale del contraente o dell’oggetto assicurato trattasi di modifica sostanziale per la quale è obbligatorio sottoporre nuovamente il questionario sull’adeguatezza.
 E&#039; pur vero che il concetto di &quot;sostanza&quot; è un concetto soggettivo, ma l&#039;ISVAP, col Regolamento n.5  ed esattamente all&#039;art. 52 disciplina tale attività di raccolta informativa sul cliente (soprattutto in relazione alle polizze vita) in modo estensivo.
Potresti obiettare affermando che in merito a quanto detto cambia poco o nulla se il contraente paga il premio ogni semestre o una volta l&#039;anno, oppure se grazie ad uno sconto paghi 800 anzichè 1000.
 Pur non essendoci un esplicito riferimento da parte dell&#039;ISVAP alle tipologie di variazione che abbiamo suelencato, il questionario per l’adeguatezza andrebbe sottoposto ( interpretazione estensiva) ogniqualvolta vi sia una modifica al contratto assicurativo.

Saluti dallo staff di Assicuriamocibene.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebbene si nostro caro Stefano!!<br />
La tendenza applicata dalla tua Direzione a nostro modesto parere è quella esatta.<br />
I c.d. modelli di adeguatezza, utili affinchè si possa acquisire ogni informazione atta a valutare l&#8217;adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente, va sottoposto ogniqualvolta vi sia una modifica &#8220;sostanziale&#8221; al contratto assicurativo.<br />
Modifica relativa non solo alla tipologia del contratto, al bene assicurata o alle garanzie accessorie ma al  c.d. “fabbisogno assicurativo” che muta in relazione alle caratteristiche del contraente e del bene assicurato.<br />
Se le variazioni fanno riferimento alla situazione personale del contraente o dell’oggetto assicurato trattasi di modifica sostanziale per la quale è obbligatorio sottoporre nuovamente il questionario sull’adeguatezza.<br />
 E&#8217; pur vero che il concetto di &#8220;sostanza&#8221; è un concetto soggettivo, ma l&#8217;ISVAP, col Regolamento n.5  ed esattamente all&#8217;art. 52 disciplina tale attività di raccolta informativa sul cliente (soprattutto in relazione alle polizze vita) in modo estensivo.<br />
Potresti obiettare affermando che in merito a quanto detto cambia poco o nulla se il contraente paga il premio ogni semestre o una volta l&#8217;anno, oppure se grazie ad uno sconto paghi 800 anzichè 1000.<br />
 Pur non essendoci un esplicito riferimento da parte dell&#8217;ISVAP alle tipologie di variazione che abbiamo suelencato, il questionario per l’adeguatezza andrebbe sottoposto ( interpretazione estensiva) ogniqualvolta vi sia una modifica al contratto assicurativo.</p>
<p>Saluti dallo staff di Assicuriamocibene.it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2008/11/30/rca-codice-delle-assicurazioni-private-e-succ-modifiche/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=103#comment-667</guid>
		<description>BUONASERA, MI CHIAMO E SONO INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E SVOLGO L&#039;ATTIVITA&#039; DA OLTRE 20 ANNI, ISCRITTO ALLO SNA FINO A POCO TEMPO FA, ORA SONO DIVENTATO DIPENDENTE MA VI LEGGO SEMPRE CON ATTENZIONE. VOLEVO PORVI UN QUESITO;
ANCORA OGGI NON HO CAPITO ESATTAMENTE QUANDO VA PRODOTTA LA DOCUMENTAZIONE DI ADEGUATEZZA IN CAMPO RCAUTO.
 
QUANDO SI STIPULA UN NUOVO CONTRATTO O SI SOSTITUISCE UN CONTRATTO IN CORSO AD ESEMPIO PER CAMBIO DEL VEICOLO; E FIN QUA SIAMO TUTTI D&#039;ACCORDO. 
 
MA QUANDO SI VA IN SOSTITUZIONE DI UNA QUIETANZA A SCADENZA PER APPLICARE UNA SCONTISTICA O INSERIRE UNA TESSERA SINDACALE OPPURE DI QUALCHE ASSOCIAZIONE CHE ; PER IL GRUPPO ASSICURATIVO PER IL QUALE LAVORO GENERA AGEVOLAZIONI, SERVE PRODURRE L&#039;ADEGUATEZZA ANCHE IN QUESTO CASO? OPPURE SE SOSTITUISCO UN CONTRATTO ASSICURATIVO TRASFORMANDO LA RATA A DA ANNUALE A SEMESTRALE O VICEVERSA?
SAREBBE VERAMENTE UTILE DIPANARE QUESTO DUBBIO PERCHE&#039; LA TENDENZA DELLA NOSTRA DIREZIONE E&#039; QUELLO DI PRODURRE UN MODULO DI ADEGUATEZZA ANCHE SE SI CAMBIA UNA VIRGOLA NELLA SCHEDA ANAGRAFICA A TERMINALE!!!!!!!!!!!!!!!!
GRAZIE DELL&#039;AIUTO CHE SARETE IN GRADO DI DARMI E BUON LAVORO.
 
STEFANO
REGGIO EMILIA
smarmir@tin.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUONASERA, MI CHIAMO E SONO INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E SVOLGO L&#8217;ATTIVITA&#8217; DA OLTRE 20 ANNI, ISCRITTO ALLO SNA FINO A POCO TEMPO FA, ORA SONO DIVENTATO DIPENDENTE MA VI LEGGO SEMPRE CON ATTENZIONE. VOLEVO PORVI UN QUESITO;<br />
ANCORA OGGI NON HO CAPITO ESATTAMENTE QUANDO VA PRODOTTA LA DOCUMENTAZIONE DI ADEGUATEZZA IN CAMPO RCAUTO.</p>
<p>QUANDO SI STIPULA UN NUOVO CONTRATTO O SI SOSTITUISCE UN CONTRATTO IN CORSO AD ESEMPIO PER CAMBIO DEL VEICOLO; E FIN QUA SIAMO TUTTI D&#8217;ACCORDO. </p>
<p>MA QUANDO SI VA IN SOSTITUZIONE DI UNA QUIETANZA A SCADENZA PER APPLICARE UNA SCONTISTICA O INSERIRE UNA TESSERA SINDACALE OPPURE DI QUALCHE ASSOCIAZIONE CHE ; PER IL GRUPPO ASSICURATIVO PER IL QUALE LAVORO GENERA AGEVOLAZIONI, SERVE PRODURRE L&#8217;ADEGUATEZZA ANCHE IN QUESTO CASO? OPPURE SE SOSTITUISCO UN CONTRATTO ASSICURATIVO TRASFORMANDO LA RATA A DA ANNUALE A SEMESTRALE O VICEVERSA?<br />
SAREBBE VERAMENTE UTILE DIPANARE QUESTO DUBBIO PERCHE&#8217; LA TENDENZA DELLA NOSTRA DIREZIONE E&#8217; QUELLO DI PRODURRE UN MODULO DI ADEGUATEZZA ANCHE SE SI CAMBIA UNA VIRGOLA NELLA SCHEDA ANAGRAFICA A TERMINALE!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
GRAZIE DELL&#8217;AIUTO CHE SARETE IN GRADO DI DARMI E BUON LAVORO.</p>
<p>STEFANO<br />
REGGIO EMILIA<br />
<a href="mailto:smarmir@tin.it">smarmir@tin.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alfredo</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2008/11/30/rca-codice-delle-assicurazioni-private-e-succ-modifiche/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=103#comment-563</guid>
		<description>Buongiorno,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente ragionamento:
il nuovo codice delle assicurzioni è ispirato alla tutela del consumatore tanto che viene riconosciuto da piu&#039; parti lo sforzo del legislatore nel fare in modo che &quot;la parte debole&quot; assicurato, sia sufficentemente protetta nei confronti della &quot;parte forte&quot; cioè quella dell&#039; assicuratore.
A proposito dell&#039;interpretazione autentica dell&#039;art.172, non vi e&#039; dubbio che il diritto di recesso dal contratto rc auto possa essere esecitato dall&#039;assicurato anche a mezzo telefax.
Il secondo comma dello stesso articolo, invece parla in modo piu&#039; generico del contratto di assicurazione ed addirittura il 3 comma dice che in ogni caso si applicano le norme piu&#039; favorevoli al contraente.
La domanda è, ma per cio&#039; che attiene la disdetta di una polizza diversa da quella auto, possibile che il contraente debbba seguire alla lettera le condizioni di assicurazione che spesso prevedono che la disdetta stessa debba avvenire con lettera raccomandata a.r.???
questo assunto mi pare sia in palese contrasto con qunto previsto dal legislatore e con lo spirito che esso ha voluto imprimere alla nuova riforma.
vi ringrazio per l&#039;attenzone e gentilmente vi sarei grato se poteste darmi il vostro punto di vista.
saluti
a.b.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente ragionamento:<br />
il nuovo codice delle assicurzioni è ispirato alla tutela del consumatore tanto che viene riconosciuto da piu&#8217; parti lo sforzo del legislatore nel fare in modo che &#8220;la parte debole&#8221; assicurato, sia sufficentemente protetta nei confronti della &#8220;parte forte&#8221; cioè quella dell&#8217; assicuratore.<br />
A proposito dell&#8217;interpretazione autentica dell&#8217;art.172, non vi e&#8217; dubbio che il diritto di recesso dal contratto rc auto possa essere esecitato dall&#8217;assicurato anche a mezzo telefax.<br />
Il secondo comma dello stesso articolo, invece parla in modo piu&#8217; generico del contratto di assicurazione ed addirittura il 3 comma dice che in ogni caso si applicano le norme piu&#8217; favorevoli al contraente.<br />
La domanda è, ma per cio&#8217; che attiene la disdetta di una polizza diversa da quella auto, possibile che il contraente debbba seguire alla lettera le condizioni di assicurazione che spesso prevedono che la disdetta stessa debba avvenire con lettera raccomandata a.r.???<br />
questo assunto mi pare sia in palese contrasto con qunto previsto dal legislatore e con lo spirito che esso ha voluto imprimere alla nuova riforma.<br />
vi ringrazio per l&#8217;attenzone e gentilmente vi sarei grato se poteste darmi il vostro punto di vista.<br />
saluti<br />
a.b.</p>
]]></content:encoded>
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