Obbligo di confronto delle tariffe R.C. AutoObbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto Al via le liberalizzazioni del Governo Monti, un intervento anche in ambito R.C.A.. Altra carta inutile da stampare e da firmare o un sistema efficace per risparmiare? Noi pensiamo la prima e vi spieghiamo seppur delusi, il perchè! Il nuovo decreto "liberalizzazioni" del Governo Monti, tra gli innumerevoli articoli ne ha previsto uno in ambito R.C.A. volto ad ottenere...

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Polizze R.C. Auto falsePolizze R.C. Auto false Un'altra segnalazione dell' Isvap (autorità di controllo delle imprese di assicurazione) di polizze di assicurazione r.c. auto e di certificati e contrassegni falsi, di Compagnie Assicurative non autorizzate a vendere nel territorio italiano. Oggi segnaliamo le polizze false o i certificati e contrassegni falsi della “ALLSTATE INSURANCE, CORONA INSURANCE, DECOFIN INSURANCE...

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Faro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativaFaro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa La compagnia assicurativa Faro assicurazioni già in una situazione critica ed in amministrazione straordinaria da diversi mesi, è stata posta da pochi giorni in liquidazione coatta amministrativa. Con il provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011, l'Isvap ha nominato commissario liquidatore l'Avv. Andrea Grosso, e nella stessa data il Ministro delle attività produttive ha posto...

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Risparmiare sulla polizza r.c. Auto - una breve guidaRisparmiare sulla polizza r.c. Auto - una breve guida Tanti utilissimi consigli troviamo nel web per risparmiare sulla polizza r.c. auto, quasi sempre si tratta di preventivatori, o di link pubblicitari,  ma funzionano veramente?! Ecco una nostra breve guida, che potrebbe far risparmiare tempo e denaro, sulla polizza r.c. Auto. Cominciamo con il primo passo e poniamoci la seguente domanda: "vogliamo assicurare solo l'r.c....

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Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Ancora una Compagnia di Assicurazioni è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami. La Compagnia è la Novit Assicurazioni S.p.A. nata il 31 Agosto 2007 dall'acquisizione di S.E.A.R. S.p.A. da Ala Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Sara) e conseguente cambio di denominazione...

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Investire in oroInvestire in oro Chi non ha mai sentito tessere le lodi del famoso “metallo giallo” che “non perde mai di valore”, il “bene rifugio” per antonomasia? I metalli preziosi Nel corso dei secoli, i metalli preziosi (oro, argento, palladio, platino) sono stati impiegati nella forme piu’ disparate, dalla gioielleria all’industria (l’oro viene persino impiegato nelle navicelle spaziali),...

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R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede?R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede? Nel presente video della trasmissione "articolotre" (a partire dal minuto 01 h, 30', 10'') http://www.articolotre.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-97909a48-0c57-41be-a4c4-1f3aadb33fbb.html ascoltiamo testimonianze sui rincari delle polizza r.c. auto, sulle difficoltà nell'assicurarsi a causa degli elevati prezzi o dell'ostruzionismo da parte di alcuni intermediari assicurativi...

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L’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativaL’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativa A seguito della liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni ci sono pervenute numerose richieste di informazioni  e consigli su come poter ottenere l'attestazione dello stato di rischio dalla citata compagnia. Facciamo una breve premessa facendo riferimento alla normativa generale ovvero al codice delle assicurazioni private ed al regolamento n. 4 Isvap...

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Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte] Il colpo di frusta è un argomento molto dibattuto, dedicheremo diversi articoli per approfondire questa tematica. Avevamo già pubblicato un articolo per discutere sulla veridicità del colpo di frusta ( Colpo di frusta o un trucco ormai conosciuto per guadagnare qualcosa? ). Questa domanda sarà passata per la testa di quasi tutti i danneggiati che in un incidente stradale...

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Sanzioni per gli intermediari assicurativiSanzioni per gli intermediari assicurativi Esistono più figure che operano nel settore assicurativo, quotidianamente incontriamo persone che lavorano nell'ambito quali agenti e collaboratori, broker, dipendenti di banche o posta, promotori finanziari e dipendenti delle compagnie assicurative, che propongono la stipulazione di un contratto assicurativo. La regolamentazione del settore è vasta e complessa. Oltre le...

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RCA – novità all’attestazione sullo stato del rischio

Categoria : Approfondimenti e normativa, R.C. Auto e Moto

Cari lettori ecco un’ importantissima novità in ambito RCA,

con il provvedimento Isvap 2590 dell’8 febbraio 2008 sono state introdotte modifiche alla disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del codice delle assicurazioni private.

Il nuovo Attestato di rischio avrà l’indicazione, in caso di sinistro:

  • Pagati con responsabilità principale“(se il contraente ha la responsabilità prevalente tra due conducenti coinvolti nel sinistro, o con responsabilità superiore rispetto agli altri soggetti coinvolti su un sinistro con più veicoli); 
  • Pagati, anche a titolo parziale” (se vi è una percentuale di responsabilità paritetica rispetto agli altri soggetti coinvolti nel sinistro, ed inoltre verrà indicata la percentuale di colpa).

Il sinistro verrà indicato nell’attestato solo dopo che l’impresa ha effettivamente pagato.

 

Vi ricordo che il vecchio e attuale attestato riporta l’indicazione dei sinistri:

  • “Pagati”;
  • “Denunciati con seguito” che davano luogo a pagamenti, suddivisi in “Riservati a persone” e/o “Riservati a cose”.

Fino al 2013, quindi per 5 anni, verrà indicato nell’ all’attestazione sullo stato del rischio sia la vecchia sia la nuova indicazione di sinistri pagati.

La novità più importante è che per  i casi di “concorso di colpa”, chi ha la responsabilità minoritaria se la responsabilità nell’anno di osservazione (per anno di osservazione si intende non l’anno solare ma l’anno contrattuale, cioè ad es. il contratto va dal 1 giugno 2009 fino al 31 maggio 2010) è uguale o inferiore al 50% non avrà attribuita nell’attestato nessuna percentuale di colpa e di conseguenza non scatterà il malus, pertanto l’anno successivo si avrà una classe in meno per via del bonus.

Unica particolarità sta nel fatto che nel caso vi siano più sinistri con responsabilità paritetica, annotati con “Pagati anche a titolo parziale”, questi sono cumulativi e pertanto se il cumulo è superiore al 50%, scatterà il malus.

Infine, chi vende l’auto assicurata indicata nell’attestazione dello stato del rischio (oppure la demolisce o l’ha consegnata in conto vendita o ne ha subito il furto o l’ha venduta per esportazione all’estero), l’attestato vale per 5 anni e lo può utilizzare entro questi anni per assicurare un’altra auto fornendolo insieme al documento che comprova la vendita (o gli altri casi di alienazione riportati precedentemente), all’intermediario per stipulare il nuovo contratto.
L’attestato dovrà richiederlo, alla propria compagnia o intermediario, in duplicato in originale (non fotocopia), e lo riceverà entro quindici giorni dalla richiesta.
La classe di merito che verrà presa in considerazione per la stipula del nuovo contratto sarà quella indicata nell’attestato la cui annualità sia effettivamente conclusa.
Ad es. se ho un contratto che decorre dal 01 giugno 2009 con scadenza il 31 maggio 2010 ed in quel periodo ho una 3^ classe CU, e vendo l’auto assicurata a dicembre 2009, quindi prima della scadenza del periodo di osservazione, nel momento in cui compro un’altra auto ad es. l’anno successivo, a marzo 2010, non  avendo concluso l’anno contrattuale sotto osservazione non avrò la 2^ classe (sempre che non ho causato sinistri) ma avrò sempre la 3^ classe.

 

  1. Delucidazioni su attestato di rischio
  2. RCA – Decreto Bersani
  3. L’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativa
  4. Novità sul Decreto Legge antifrode
  5. Disciplina R.C.A. – Codice delle assicurazioni private e succ. modifiche

Commenti (13)

FACCIO NOTARE CHE NELL’ATTESTATO DI RISCHIO NON ESISTE ” L’ANNO DI OSSERVAZIONE” MA IL ” PERIODO DI OSSERVAZIONE ” IL QUALE NON COINCIDE MAI CON LA SCADENZA DELLA POLIZZA.
NEI NUOVI CONTRATTI RCA TERMINA 2 MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE CORRISPONDENTE ALLA PRIMA ANNUALITA’ INTERA DI PREMIO; I PERIODI SUCCESSIVI HANNO DURATA DI 12 MESI E DECORRONO DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE. IN ALCUNE VECCHIE POLIZZE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE TERMINA 3 MESI PRIMA. QUINDI:

- EFFETTO POLIZZA 01.01.2007 SCAD. 01.01.2008.

SINISTRO IN DATA 31.12..2007 non viene considerato ai fini del malus per l’annualita’ successiva 01.01.2008, ma per quella 01.01.2009 sempre che sia assicurato con la stessa compagnia

SALUTI ALESSANDRO VADALA’

giusta osservazione, bravo Alessandro ;)

[...] Una nostra lettrice ci ha posto dei quesiti per un dubbio sull’attestazione dello stato di rischio…. [...]

Buonasera….ho un dubbio…tempo fa ho assicurato le auto della mia famiglia (4) con una convenzione aziendale. In pratica ho 4 contratti, io sono il contraente, ma le auto assicurate sono intestate a mia mogli, fratello, genitori e la mia. Ora avendo la necessità di cambiare assicurazione guardavo l’attestato di rischio e vedo che sono tutti intestati a me come contraente anche se poi fanno riferimento a una numerazione di contratto diversa per ogni auto con una classe diversa di bonus malus per auto. La domanda è: se ora un familiare cambia assicuratore e si presenta con un’attestato con contraente il sottoscritto la nuova compagnia applicherà la corretta classe di merito?
Grazie mille per l’aiuto.

Ciao l’unica eccezione in cui contraente e proprietario non coincidono è tra moglie e marito in comunione dei beni. Probabilmente hai sottoscritto i contratti prima dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni.
Adesso il proprietario alla scadenza contrattuale può chiedere di far cambiare il nome dell’attestato di rischio (il tuo) e diventare titolare della classe di merito continuando con l’anzianità assicurativa raggiunta.

nel 2004 ho dismesso l’assicurazione in quanto ho demolito l’autovettura e non ne ho più comperate.
avevo già un camper, venduto in data odierna.
ora vorrei ricomperare un’autovettura usata.
le assicurazioni alle quale ho chiesto mi riferiscono che non posso entrare nella classe di merito (1) che avevo nel 2004, in quanto passati i cinque anni e comunque qualcuno dice anche che non vale per le assicurazioni antecedenti il decreto.
anche se negli ultimi 9 anni ero titolare di assicurazione del camper, senza incidenti, classe 1, non posso usufruire del decreto, in quanto non possono rilasciarmi l’attestato per passare da autocaravan ad autovettura.

chi sa rispondermi?

grazie

grazie per la risposta -
già sapevo della possibilità del famigliare -

la mia domanda finale però è questa:

avendo avuto dal 2000 sino a ieri il camper e non essendo incorso in incidenti stradali, posso richiedere l’attestazione di rischio.

è vero che non posso usarla però se ora ho venduto il camper e voglio acquistare un’autovettura?

in pratica è vero che non posso passare l’attestato da una categoria di veicolo all’altra, da autocaravan ad autovettura in questo caso?

grazie per la risposta

Ciao Erich,
ti spiace porre questa domanda, inserendola come commento, sul mio blog: http://blog.libero.it/assicuratrice
in modo che così anche gli altri utenti possano informarsi?
Grazie
L’Assicuratrice in Rosa

Ciao Erich, purtroppo non puoi utilizzare la classe di merito della autovettura in quanto ha una validità massima di 5 anni. Inoltre la classe di merito è valida su veicoli terrestri della medesima classe.
L’unica possibilità che hai è di ottenere una nuova classe di merito a tuo nome sfruttando però la classe di merito di un tuo convivente.

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