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	<title>Commenti a: Delucidazioni su attestato di rischio</title>
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	<description>Come orientarsi nel mondo delle assicurazioni senza perdere denaro</description>
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		<title>Di: nico</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2009/02/28/delucidazioni-su-attestato-di-rischio/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:58:42 +0000</pubDate>
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		<description>&lt;a href=&quot;#comment-439&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Alessandro Tomasello  &lt;/a&gt; 
vi ringrazio per l&#039;informazione e per l&#039;attenzione concessami buone ferie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-439" rel="nofollow">@Alessandro Tomasello  </a><br />
vi ringrazio per l&#8217;informazione e per l&#8217;attenzione concessami buone ferie</p>
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		<title>Di: Alessandro Tomasello</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2009/02/28/delucidazioni-su-attestato-di-rischio/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:22:03 +0000</pubDate>
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		<description>&lt;a href=&quot;#comment-438&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@nico  &lt;/a&gt; 
Ciao Nico, se il contratto prevede il tacito rinnovo allora avresti dovuto fare disdetta. Nella prassi comunque le compagnie per l&#039;r.c.a. non procedono con atti legali, quindi puoi assicurarti con un&#039; altra compagnia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-438" rel="nofollow">@nico  </a><br />
Ciao Nico, se il contratto prevede il tacito rinnovo allora avresti dovuto fare disdetta. Nella prassi comunque le compagnie per l&#8217;r.c.a. non procedono con atti legali, quindi puoi assicurarti con un&#8217; altra compagnia.</p>
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		<title>Di: nico</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2009/02/28/delucidazioni-su-attestato-di-rischio/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:33:22 +0000</pubDate>
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		<description>vorrei porvi una domanda allo scadere del conttrato la mia assicurazione mi ha inviato regolarmente l&#039;attestato di rischio,avendo la vettura ferma non ho datto ne conferma ne disdetta ora son passati 3 mesi dallo scadere, posso rivolgermi ad un altra assicurazione con lo stesso attestato oppure ho degli obblighi verso l&#039;assicurazione???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei porvi una domanda allo scadere del conttrato la mia assicurazione mi ha inviato regolarmente l&#8217;attestato di rischio,avendo la vettura ferma non ho datto ne conferma ne disdetta ora son passati 3 mesi dallo scadere, posso rivolgermi ad un altra assicurazione con lo stesso attestato oppure ho degli obblighi verso l&#8217;assicurazione???</p>
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		<title>Di: dami65</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2009/02/28/delucidazioni-su-attestato-di-rischio/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>dami65</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:34:15 +0000</pubDate>
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		<description>Cara amica fai tesoro dei consigli che ti vengono dati...
Mi raccomando se in futuro avrai altre problematiche a riguardo, non esitare...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara amica fai tesoro dei consigli che ti vengono dati&#8230;<br />
Mi raccomando se in futuro avrai altre problematiche a riguardo, non esitare&#8230;</p>
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		<title>Di: Alessandro Tomasello</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2009/02/28/delucidazioni-su-attestato-di-rischio/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:50:49 +0000</pubDate>
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		<description>Avevamo lasciato incompleto il consiglio.... &quot;Un consiglio che possiamo darti è di chiedere informazioni sul sinistro presso il tuo agente, chiedendo la percentuale di colpa attribuita e l’importo in modo da poter valutare se ti conviene ri…&quot;
.... puoi cosi valutare se riscattare il sinistro per avere attribuita la classe di merito ch avresti avuto senza il malus.

Ultimo consiglio, se dopo avere richiesto informazioni non trovi collaborazione scrivi un reclamo alla Isvap e per conoscenza alla tua compagnia assicurativa.
Leggi questo articolo per sapere come presentare il reclamo
http://www.assicuriamocibene.it/?p=56</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avevamo lasciato incompleto il consiglio&#8230;. &#8220;Un consiglio che possiamo darti è di chiedere informazioni sul sinistro presso il tuo agente, chiedendo la percentuale di colpa attribuita e l’importo in modo da poter valutare se ti conviene ri…&#8221;<br />
&#8230;. puoi cosi valutare se riscattare il sinistro per avere attribuita la classe di merito ch avresti avuto senza il malus.</p>
<p>Ultimo consiglio, se dopo avere richiesto informazioni non trovi collaborazione scrivi un reclamo alla Isvap e per conoscenza alla tua compagnia assicurativa.<br />
Leggi questo articolo per sapere come presentare il reclamo<br />
<a href="http://www.assicuriamocibene.it/?p=56" rel="nofollow">http://www.assicuriamocibene.it/?p=56</a></p>
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		<title>Di: Alessandro Tomasello</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2009/02/28/delucidazioni-su-attestato-di-rischio/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=434#comment-49</guid>
		<description>Un consiglio che possiamo darti è di chiedere informazioni sul sinistro presso il tuo agente, chiedendo la percentuale di colpa attribuita e l&#039;importo in modo da poter valutare se ti conviene ri...
Il tuo agente non dovrebbe avere difficoltà ad accedere a queste informazioni in quanto avrà sicuramente a disposizione la Banca dati sinistri prevista dall&#039;Art. 135. (Banca dati sinistri) del codice delle assicurazioni private, in quanto come recita il 2 comma, &quot;Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall’ISVAP&quot;.

Altro dubbio che ci sovviene è sulla base di ciò che hai scritto come mai hanno applicato il malus se il sinistro è stato chiuso e pagato nel maggio 2008, e l&#039;attribuzione del malus è avvenuta in anticipo a gennaio 2008!!!
Secondo l&#039;Art. 134. (Attestazione sullo stato del rischio) del codice delle assicurazioni private, al comma 4-ter  &quot;Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri (69).
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito (70). (66) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 198. (67) Periodo aggiunto dal comma 1-bis dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (68) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione. (69) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione. (70) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un consiglio che possiamo darti è di chiedere informazioni sul sinistro presso il tuo agente, chiedendo la percentuale di colpa attribuita e l&#8217;importo in modo da poter valutare se ti conviene ri&#8230;<br />
Il tuo agente non dovrebbe avere difficoltà ad accedere a queste informazioni in quanto avrà sicuramente a disposizione la Banca dati sinistri prevista dall&#8217;Art. 135. (Banca dati sinistri) del codice delle assicurazioni private, in quanto come recita il 2 comma, &#8220;Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall’ISVAP&#8221;.</p>
<p>Altro dubbio che ci sovviene è sulla base di ciò che hai scritto come mai hanno applicato il malus se il sinistro è stato chiuso e pagato nel maggio 2008, e l&#8217;attribuzione del malus è avvenuta in anticipo a gennaio 2008!!!<br />
Secondo l&#8217;Art. 134. (Attestazione sullo stato del rischio) del codice delle assicurazioni private, al comma 4-ter  &#8220;Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri (69).<br />
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito (70). (66) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 198. (67) Periodo aggiunto dal comma 1-bis dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (68) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione. (69) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione. (70) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7&#8243;.</p>
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		<title>Di: Alessandro Tomasello</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2009/02/28/delucidazioni-su-attestato-di-rischio/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:32:09 +0000</pubDate>
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		<description>Ciao e grazie per i complimenti sul blog, il nostro impegno è di aiutare ad informare i nostri lettori, pertanto la richiesta di informazioni per sciogliere dubbi o per saperne di più ci aiuta ad arricchire il blog di info. 

In merito alle tue domande mi sorgono dei dubbi sulla correttezza nell&#039;attribuzione del malus da parte della tua compagnia assicurativa.

Infatti il regolamento Isvap n. 4 del 2006, http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/PageGenerica.jsp?nomeSezione=NORMATIVA&amp;ObjId=220097 ,
entrato in vigore il 1 febbraio 2007, recita all&#039; Art. 6
(Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio) .... al 2 comma:
&quot;Ai sensi del comma 1, lett. h), per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità&quot;.

Pertanto dato che è un concorso di colpa non so se dovevano applicarti il malus, se la % di colpa era inferiore al 51%.

Tale ipotesi è stata di fatto prevista nel provvedimento Isvap del 2008 che puoi leggere in un articolo scritto in precedenza http://www.assicuriamocibene.it/?p=155.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao e grazie per i complimenti sul blog, il nostro impegno è di aiutare ad informare i nostri lettori, pertanto la richiesta di informazioni per sciogliere dubbi o per saperne di più ci aiuta ad arricchire il blog di info. </p>
<p>In merito alle tue domande mi sorgono dei dubbi sulla correttezza nell&#8217;attribuzione del malus da parte della tua compagnia assicurativa.</p>
<p>Infatti il regolamento Isvap n. 4 del 2006, <a href="http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/PageGenerica.jsp?nomeSezione=NORMATIVA&#038;ObjId=220097" rel="nofollow">http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/PageGenerica.jsp?nomeSezione=NORMATIVA&#038;ObjId=220097</a> ,<br />
entrato in vigore il 1 febbraio 2007, recita all&#8217; Art. 6<br />
(Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio) &#8230;. al 2 comma:<br />
&#8220;Ai sensi del comma 1, lett. h), per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità&#8221;.</p>
<p>Pertanto dato che è un concorso di colpa non so se dovevano applicarti il malus, se la % di colpa era inferiore al 51%.</p>
<p>Tale ipotesi è stata di fatto prevista nel provvedimento Isvap del 2008 che puoi leggere in un articolo scritto in precedenza <a href="http://www.assicuriamocibene.it/?p=155" rel="nofollow">http://www.assicuriamocibene.it/?p=155</a>.</p>
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