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Faro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativaFaro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa La compagnia assicurativa Faro assicurazioni già in una situazione critica ed in amministrazione straordinaria da diversi mesi, è stata posta da pochi giorni in liquidazione coatta amministrativa. Con il provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011, l'Isvap ha nominato commissario liquidatore l'Avv. Andrea Grosso, e nella stessa data il Ministro delle attività produttive ha posto...

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Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Ancora una Compagnia di Assicurazioni è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami. La Compagnia è la Novit Assicurazioni S.p.A. nata il 31 Agosto 2007 dall'acquisizione di S.E.A.R. S.p.A. da Ala Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Sara) e conseguente cambio di denominazione...

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Investire in oroInvestire in oro Chi non ha mai sentito tessere le lodi del famoso “metallo giallo” che “non perde mai di valore”, il “bene rifugio” per antonomasia? I metalli preziosi Nel corso dei secoli, i metalli preziosi (oro, argento, palladio, platino) sono stati impiegati nella forme piu’ disparate, dalla gioielleria all’industria (l’oro viene persino impiegato nelle navicelle spaziali),...

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R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede?R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede? Nel presente video della trasmissione "articolotre" (a partire dal minuto 01 h, 30', 10'') http://www.articolotre.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-97909a48-0c57-41be-a4c4-1f3aadb33fbb.html ascoltiamo testimonianze sui rincari delle polizza r.c. auto, sulle difficoltà nell'assicurarsi a causa degli elevati prezzi o dell'ostruzionismo da parte di alcuni intermediari assicurativi...

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L’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativaL’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativa A seguito della liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni ci sono pervenute numerose richieste di informazioni  e consigli su come poter ottenere l'attestazione dello stato di rischio dalla citata compagnia. Facciamo una breve premessa facendo riferimento alla normativa generale ovvero al codice delle assicurazioni private ed al regolamento n. 4 Isvap...

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Sanzioni per gli intermediari assicurativiSanzioni per gli intermediari assicurativi Esistono più figure che operano nel settore assicurativo, quotidianamente incontriamo persone che lavorano nell'ambito quali agenti e collaboratori, broker, dipendenti di banche o posta, promotori finanziari e dipendenti delle compagnie assicurative, che propongono la stipulazione di un contratto assicurativo. La regolamentazione del settore è vasta e complessa. Oltre le...

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Ritiro e sospensione della patente non sono assicurabili

Categoria : Polizze danni (Non Auto)

Finalmente un po di chiarezza sulla questione che ha creato non poche discussioni, alcune compagnie assicurative infatti avevano previsto un’indennità per l’assicurato di diarie nel periodo di sospensione o ritiro della patente. Cioè chi trasgrediva il codice della strada e veniva sanzionato amministrativamente, riceveva in cambio dalla compagnia assicurativa un premio, ma questa volta il premio non era il compenso dell’assicuratore ma il rimborso dell’assicurato.

Fortunatamente è intervenuta l’Isvap stabilendo il divieto per queste tipo di coperture.

Questo è quanto si apprende dal sito dell’Isvap nella relazione del regolamento n. 29 

In particolare, l’articolo 4, nel disciplinare la materia dell’inassicurabilità di taluni rischi, al comma 1 esclude la possibilità di dare copertura al rischio di ritiro o sospensione della patente di guida quando detto ritiro sia conseguente a violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della strada.

 

La norma è volta ad escludere l’assicurabilità della corresponsione di diarie o altre indennità giornaliere connesse al periodo di interdizione. Sono invece assicurabili i rischi che non sono sussumibili nella sanzione, ma si individuano come conseguenze mediate ed indirette della applicazione della sanzione, quali quelli derivanti dalla necessità di sostenere costi per il pagamento di corsi di recupero dei punti della patente, per il pagamento della revisione e per riottenere la patente.
Ciò, in linea con quanto previsto dall’art. 12 che deve intendersi finalizzato ad escludere l’assicurabilità di ogni tipo di sanzione amministrativa, dovendosi considerare il termine “pagamento” previsto dalla norma non in senso civilistico, ma quale corrispettivo della sanzione amministrativa.

Le previsioni recate dall’articolo 4 , si inseriscono infatti nel quadro normativo generale già tracciato dal legislatore, teso a dissuadere, nell’interesse pubblico, i soggetti destinatari delle norme dalla tenuta di determinati comportamenti, attraverso l’inasprimento delle misure sanzionatorie che assumono peraltro sempre più spesso forma diversa da quella pecuniaria (sanzioni interdittive con funzione punitiva o cautelare …).
Il Regolamento consente, invece, l’assicurazione del danno economico sopportato dall’azienda o dal datore di lavoro a seguito dell’adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti (articolo 16). In questo caso peraltro, in relazione alla ratio del provvedimento, il rischio viene classificato nel più ampio ambito delle garanzie del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere. Ciò in ragione del fatto che l’interesse tutelato risulta in capo ad un soggetto, il datore di lavoro o l’azienda che beneficerà dell’assicurazione, diverso da quello che ha posto in essere l’infrazione punita con il ritiro della patente e che tale provvedimento costituisce la causa dell’evento e non l’evento coperto dalla garanzia.

Il regolamento pubblicato dal’Isvap è il n. 29 ( REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI APPLICATIVE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI ALL’INTERNO DEI RAMI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE).

Gli articoli discussi in questo articolo sono il n. 4 e n. 16.

La nostra posizione è a favore dell’intervento dell’Isvap, pensiamo che sia più giusto sanzionare chi non rispetta il codice della strada e mette a rischio la vita degli altri e punire quel soggetto anche con il ritiro o sospensione della patente, che tutelarlo addirittura, come giusta ricompensa, dal danno economico attraverso polizze assicurative.

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