
La responsabilità derivante dalla circolazione di auto e motoveicoli è disciplinata innanzitutto dagli articoli del codice civile relativi alla responsabilità extra contrattuale o da fatto illecito (art. 2043 e seg.) secondo i quali chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto al risarcimento del danno medesimo.
L’art. 2054 c.c. in particolare attribuisce al conducente del veicolo la responsabilità relativa al danno causato dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il proprietario del veicolo (o in sua vece l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio) è solidalmente responsabile con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.


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