Gli addetti ai lavori del settore assicurativo, ovvero gli intermediari assicurativi (agenti, banche, broker e dipendenti o collaboratori di questi) sono regolamentati dal codice delle assicurazioni private e dal regolamento n. 5 del 2006 dell’ Isvap.
Queste norme oltre che disciplinare il settore, prevedono anche le relative sanzioni pecuniarie e disciplinari per l’inosservanza da parte degli intermediari.
Questo rappresenta una novità e inoltre lo stesso codice delle assicurazioni private all’art. 5, (L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice), prevede la possibilità per l’organo di vigilanza di stabilire le sanzioni.
Spesso tali addetti ai lavori discutono sulla normativa di settore considerandola eccessiva, senza entrare in merito se il settore è molto o poco regolamentato, ci sembra opportuno fare riflettere gli interessati che se esiste la norma vi è una corrispondente sanzione, quindi ognuno è “libero” di rispettarla o meno, in caso di violazione però si va incontro a provvedimenti disciplinari e sanzioni pecuniarie “molto care”.
Cosi come ad es. esiste una norma del codice della strada che vieta di passare con il rosso del semaforo, guidare senza cintura, etc. con la relativa sanzione volta a scoraggiare un comportamento in violazione della legge, esistono le norme in ambito assicurativo volte a scoraggiare comportamenti lesivi verso la compagnia o verso gli assicurati.
Abbiamo analizzato i principali doveri e obblighi di comportamento che gli intermediari devono tenere nei confronti della compagnia per il quale lavorano e nei confronti della clientela.
Vi sintetizziamo nella seguente tabella gli obblighi/violazioni e le relative sanzioni.
| Rapporti con la Compagnia | Sanzione pecuniaria | Provvedimenti disciplinari | Riferimento normativo |
| Esercizio dell’attività d’intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate | Radiazione | art. 35 comma 2 – 62 punto 1 del reg. 5 | |
| Mancato utilizzo del C/C bancario e/o postale con separazione patrimoniale per l’incasso dei premi o mancata stipulazione della fideiussione bancaria | min 1.000 € max 10.000 € | Radiazione | art. 117 e 324 codiceart. 54 – 54 bis – 62 punto 5 del reg. 5 |
| Versamenti temporanei dei premi o di somme destinate ai risarcimenti in c/c diversi dal c/c separato; | min 1.000 € max 10.000 € | Radiazione | art. 54 – 62 punto 5 bis del reg. 5 |
| Mancato versamento dei premi alla Compagnia (Rimesse) o indebita acquisizione di denaro della compagnia | Radiazione | art. 62 punto 4 del reg. 5 | |
| Incassi dei premi – accettare mezzi di pagamento non consentiti dalla normativa. Divieto di incasso in contanti per polizze vita o per polizze ramo danni (non auto) il cui premio annuo è pari a 750 € | Censura | art. 62 punto 6 – 47 comma 3 del reg. 5 | |
| Costituzione di un c/c o stipulazione di una fideiussione non conforme ai requisiti | Censura | art. 62 punto 10 bis del reg. 5 | |
| Versamento nel c/c dei premi incassati oltre i 10 giorni | Censura | art. 62 punto 10 ter del reg. 5 | |
| Mancanza della conservazione della documentazione (contratti, mandato, etc.) per 5 anni | Censura | art. 57 – 62 punto 12 del reg. 5 | |
| Broker che incassano premi senza l’autorizzazione preventiva dell’impresa di assicurazione | Censura | art. 55 – 62 punto 11 del reg. 5 | |
| Rapporti con gli assicurati | Sanzione pecuniaria | Provvedimenti disciplinari | Riferimento normativo |
| Distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di Banche, Sim e Poste Italiane (con eccezione in conformità al comma 3 art. 41 reg. 5) | min 2.000 € max 20.000 € | Radiazione | art. 41 – 62 punto 6 del reg. 5art. 119 – 318 codice |
| Pubblicità dei prodotti assicurativi non conforme alle condizioni contrattuali o alla nota informativa dei prodotti offerti | min 1.000 € max 10.000 € | art. 182 codice | |
| Falsa comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna di documenti al contraente o all’Isvap | Radiazione | art. 62 punto 7 del reg. 5 | |
| Mancanza dell’ esposizione nei locali degli intermediari della Tariffa R.C.A., della Nota Informativa e delle Provvigioni percepite | min 1.000 € max 10.000 € | art. 131 – 324 codice | |
| Contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale | Radiazione | art. 62 punto 2 del reg. 5 | |
| Contraffazione delle firme del contraente e/o rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto | Radiazione | art. 62 punto 3 del reg. 5 | |
| Assenza dell’evidenza della consegna del Questionario Adeguatezza e dei moduli 7A e 7B, prima della conclusione del contratto e/o proposta | min 1.000 € max 10.000 € | Censura | art. 324 codice – art. 49-50-51-52-53 punto 7-8-9-10 del reg. 5 |
| Mancata consegna della Nota informativa alla sottoscrizione del contratto | min 2.500 € max 20.000 € | Censura | art. 185 – 320 – 324 codice |
| Inosservanza della normativa o delle circolari aziendali; Comportamento non professionale verso la clientela | min 1.000 € max 10.000 € | Censura | art. 47 – 62 punto 5 del reg. 5art. 120 – 183 codice |
| Contratti di assicurazione a distanza – violazione delle regole particolari di comportamento (cod. ass., art. 47-48-52-53-54-55-57 del reg. 5) e delle informazioni da fornire al contraente (art. 60 reg. 5) | min 1.000 € max 10.000 € | Censura | art. 59 – 60 – 62 punto 13-14 del reg. 5art. 121 codice |
| Attività d’intermediazione tramite internet in violazione all’art. 61 reg. 5 | Censura | art. 62 punto 15 del reg. 5 | |
| Stipulazione di contratti r.c.a. in assenza dell’attestato dello stato di rischio o della documentazione comprovante l’identità del contraente | Censura | art. 62 punto 16 del reg. 5 | |
| Inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o del certificato o dell’attestazione dello stato di rischio | min 1500 € max 4500 € | art. 317 codice | |
| Rapporti con l’Isvap | Sanzione pecuniaria | Provvedimenti disciplinari | Riferimento normativo |
| Mancanza della copertura assicurativa “Polizza R.c. professionale” da parte degli iscritti sez. A-B al rui | Radiazione | art. 62 punto 8 del reg. 5 | |
| Esercizio dell’attività d’intermediazione da parte degli iscritti nella sez. A-B come in-operativi | Radiazione | art. 62 punto 9 del reg. 5 | |
| Mancanza dell’ iscrizione e/o della comunicazione all’Isvap di collaboratori della sez. E | min 10.000 € max 100.000 € | art. 109 – 324 del codice | |
| Esercizio dell’attività d’intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al Rui al di fuori dei propri locali | Radiazione | art. 62 punto 10 del reg. 5 | |
| Esercizio dell’ attività d’intermediazione senza iscrizione al RUI | min 10.000 € max 100.000 € | Radiazione e reclusione da 6 mesi a 2 anni | art. 305 comma 2 del codice - art. 62 del reg. n.5 |
| Violazione degli obblighi di aggiornamento professionale | Censura | art. 38 – 62 punto 2 del reg. 5 | |
| Mancata comunicazione all’Isvap di un intermediario (iscritto alla sez. A-B-D) entro 5 giorni lavorativi per la perdita di un requisito per l’iscrizione al Rui e/o per la ripresa dell’attività per i non-operativi; interruzione del rapporto di lavoro con un soggetto iscritto alla sez. E (entro 10 giorni lavorativi). | Censura | art. 62 punto 1 del reg. 5 | |
| Mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario iscritto sez. A-B-D | Censura | art. 42 – 62 punto 3del reg. 5 | |
| Esercizio dell’attività con incompatibilità con altre cariche (amministratore, direttore generale, sindaco, resp. Internal auditing, etc) | Censura | art. 46 – 62 punto 4del reg. 5 |
La prima colonna della tabella mostra i doveri e obblighi di compotamento che gli intermediari assicurativi devono tenere nei confronti della compagnia e della clientela. Vi esponiamo alcuni esempi, nei riguardi della mandante l’intermediario deve rispettare procedure amministrative quali l’utilizzo di un c/c con la gestione patrimoniale in cui devono essere incassati i premi e in cui devono essere effettuate le rimesse alla compagnia.; nei confronti della clientela l’intermediario deve tenere un comportamento di trasparenza con l’esposizione di documenti informativi e del materiale pubblicitario in linea con la vigente normativa nei locali in cui svolge l’attività, e/o la consegna di documentazione precontrattuale (nota informativa, modulo di adeguatezza, 7a, 7 b) nel momento di stipula di un contratto assicurativo. La mancanza totale o parziale del rispetto di questi obblighi comporta una violazione della normativa assicurativa quindi l’applicazione della relativa sanzione mostrata nella tabella.
La seconda colonna della tabella mostra i provvedimenti con sanzione pecuniaria, questi prevedono addirittura nei casi in cui la violazione della norma è reiterata il raddoppio dell’ammenda; inoltre bisogna tener conto che la stessa ammenda è applicata per ogni violazione, quindi ad es. se viene omessa la consegna di qualche documentazione precontrattuale la sanzione pecuniaria verrà applicata per ogni contratto che risulta carente di tale documentazione.
La terza colonna della tabella mostra i provvedimenti disciplinari, questi sono volti ad effettuare un richiamo ufficiale (censura e richiamo) verso l’intermediario per scoraggiarlo dal violare le norme, mentre nei casi più gravi viene applicata la radiazione ovvero la cancellazione dall’albo degli intermediari (Rui) con l’impossibilità a svolgere successivamente l’attività. Il caso più grave sanzionato dall’Isvap è il caso di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa senza l’iscrizione al Rui, infatti come mostra la tabella si incorre in un ammenda che può arrivare fino a 100.000 € e la reclusione fino a 2 anni. Inoltre se la sanzione è applicata ad un collaboratore iscritto nella sez. E, scatta la responsabilità oggettiva per l’intermediario (ad es. l’Agente) per il quale il collaboratore lavora.
Queste sanzioni vengono applicate in seguito ad ispezioni effettuate dagli ispettori dell’Isvap, i quali rilevano la violazione delle norme nelle risultanze evidenziate nel verbale.
Anche le compagnie assicurative hanno un servizio di controllo delle reti di vendita (chiamato Ispettorato amministrativo o Audit di rete), il fine principale è quello di verificare il rispetto delle circolari aziendali e la gestione del denaro, ovviamente non applicano sanzioni ma azioni interne per rimediare alle irregolarità riscontrate nelle ispezioni.
Contemporaneamente gli ispettori delle compagnie nel momento in cui effettuano un’ispezione verificano se l’intermediario è in linea con le norme del settore, pertanto aiutano gli intermediari stessi ad essere in regola ed evitare possibili sanzioni.
Queste sanzioni rappresentano un efficace strumento di tutela per gli assicurati contro comportamenti fraudolenti, lesivi o non trasparenti da parte di intermediari assicurativi.



