Obbligo di confronto delle tariffe R.C. AutoObbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto Al via le liberalizzazioni del Governo Monti, un intervento anche in ambito R.C.A.. Altra carta inutile da stampare e da firmare o un sistema efficace per risparmiare? Noi pensiamo la prima e vi spieghiamo seppur delusi, il perchè! Il nuovo decreto "liberalizzazioni" del Governo Monti, tra gli innumerevoli articoli ne ha previsto uno in ambito R.C.A. volto ad ottenere...

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Polizze R.C. Auto falsePolizze R.C. Auto false Un'altra segnalazione dell' Isvap (autorità di controllo delle imprese di assicurazione) di polizze di assicurazione r.c. auto e di certificati e contrassegni falsi, di Compagnie Assicurative non autorizzate a vendere nel territorio italiano. Oggi segnaliamo le polizze false o i certificati e contrassegni falsi della “ALLSTATE INSURANCE, CORONA INSURANCE, DECOFIN INSURANCE...

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Faro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativaFaro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa La compagnia assicurativa Faro assicurazioni già in una situazione critica ed in amministrazione straordinaria da diversi mesi, è stata posta da pochi giorni in liquidazione coatta amministrativa. Con il provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011, l'Isvap ha nominato commissario liquidatore l'Avv. Andrea Grosso, e nella stessa data il Ministro delle attività produttive ha posto...

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Risparmiare sulla polizza r.c. Auto - una breve guidaRisparmiare sulla polizza r.c. Auto - una breve guida Tanti utilissimi consigli troviamo nel web per risparmiare sulla polizza r.c. auto, quasi sempre si tratta di preventivatori, o di link pubblicitari,  ma funzionano veramente?! Ecco una nostra breve guida, che potrebbe far risparmiare tempo e denaro, sulla polizza r.c. Auto. Cominciamo con il primo passo e poniamoci la seguente domanda: "vogliamo assicurare solo l'r.c....

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Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Ancora una Compagnia di Assicurazioni è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami. La Compagnia è la Novit Assicurazioni S.p.A. nata il 31 Agosto 2007 dall'acquisizione di S.E.A.R. S.p.A. da Ala Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Sara) e conseguente cambio di denominazione...

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Investire in oroInvestire in oro Chi non ha mai sentito tessere le lodi del famoso “metallo giallo” che “non perde mai di valore”, il “bene rifugio” per antonomasia? I metalli preziosi Nel corso dei secoli, i metalli preziosi (oro, argento, palladio, platino) sono stati impiegati nella forme piu’ disparate, dalla gioielleria all’industria (l’oro viene persino impiegato nelle navicelle spaziali),...

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R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede?R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede? Nel presente video della trasmissione "articolotre" (a partire dal minuto 01 h, 30', 10'') http://www.articolotre.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-97909a48-0c57-41be-a4c4-1f3aadb33fbb.html ascoltiamo testimonianze sui rincari delle polizza r.c. auto, sulle difficoltà nell'assicurarsi a causa degli elevati prezzi o dell'ostruzionismo da parte di alcuni intermediari assicurativi...

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L’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativaL’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativa A seguito della liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni ci sono pervenute numerose richieste di informazioni  e consigli su come poter ottenere l'attestazione dello stato di rischio dalla citata compagnia. Facciamo una breve premessa facendo riferimento alla normativa generale ovvero al codice delle assicurazioni private ed al regolamento n. 4 Isvap...

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Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte] Il colpo di frusta è un argomento molto dibattuto, dedicheremo diversi articoli per approfondire questa tematica. Avevamo già pubblicato un articolo per discutere sulla veridicità del colpo di frusta ( Colpo di frusta o un trucco ormai conosciuto per guadagnare qualcosa? ). Questa domanda sarà passata per la testa di quasi tutti i danneggiati che in un incidente stradale...

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Sanzioni per gli intermediari assicurativiSanzioni per gli intermediari assicurativi Esistono più figure che operano nel settore assicurativo, quotidianamente incontriamo persone che lavorano nell'ambito quali agenti e collaboratori, broker, dipendenti di banche o posta, promotori finanziari e dipendenti delle compagnie assicurative, che propongono la stipulazione di un contratto assicurativo. La regolamentazione del settore è vasta e complessa. Oltre le...

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La prescrizione – Quando il creditore non può più pretendere il pagamento del debito

Categoria : Tutela del cliente

 

adiconsum-auto-e-multeI creditori – cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento – sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.  Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento.

Di seguito pubblichiamo un utile promemoria dei debiti e dei loro tempi di prescrizione.

LA PRESCRIZIONE

La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).

La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo’ anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo’ essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione)

E’ importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Cio’ significa che e’ necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E’ bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta’, le azioni inerenti la contestazione della paternita’ e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita’ e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E’ bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).

Sospensione e interruzione dei termini di prescrizione

Il termine di prescrizione puo’ essere soggetto a sospensione od ad interruzione:

La sospensione puo’ essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita’ di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile.

L’ interruzione puo’ avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”, che puo’ contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo’ essere fatto valere.

Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche’ mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.

Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.

Attenzione, le regole relative alla sospensione e all’interruzione non si applicano quando e’ prevista una decadenza. Essa e’ impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo’ essere fatto valere.

Tipi e durata della prescrizione

Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e’ di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).

Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche’ si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l’onere della prova – del mancato pagamento – e’ a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e’ sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.

Per praticita’ puo’ essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche’ crediti e debiti) piu’ comuni e di maggiore utilita’ per gli utenti ed i consumatori.

Come si calcola la  prescrizione

La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo’ far valere il diritto e termina quando si e’ compiuto l’ultimo giorno.

Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e’ prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese.

(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e’ importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.

In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:

  • puo’ avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche’ questa sia abilitata -per legge- a ricevere l’atto e siano state rispettate le regole della privacy;
  • puo’ avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo’ avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);
  • per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell’atto alle poste o, se la notificazione e’ diretta, alla data della spedizione.

Tutto cio’ ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.

Non solo puo’ risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l’atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera’ perfezionata alla data in cui esso e’ stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.

Contestazione della prescrizione

Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara’ bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.

In certi casi potra’ essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DEBITI

► Rate di premi di assicurazioni

1 anno (art.2952 c.c.) – Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle rate ed e’ il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e’ servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.

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  1. Polizze dormienti: attenzione alla prescrizione

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