Esistono più figure che operano nel settore assicurativo, quotidianamente incontriamo persone che lavorano nell’ambito quali agenti e collaboratori, broker, dipendenti di banche o posta, promotori finanziari e dipendenti delle compagnie assicurative, che propongono la stipulazione di un contratto assicurativo.
La regolamentazione del settore è vasta e complessa. Oltre le regole che disciplinano i requisiti necessari per svolgere l’attività e le regole comportamentali vi sono anche le norme che stabiliscono le sanzioni.
Gli intermediari assicurativi operano da liberi professionisti (agenti, sub agenti o broker) o da dipendenti della compagnia assicurativa (produttori diretti) o da dipendenti di un partner commerciale della compagnia assicurativa (dipendenti di una banca, di una sim, della posta, o con i promotori finanziari in qualità di collaboratori).
In particolar modo chi svolge l’attività in formula imprenditoriale, quindi da libero professionista, deve considerare il problema delle sanzioni inflitte dall’Isvap come rischio di non conformità, il quale può essere definito come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti). Quindi la sanzione è un costo diretto ma anche indiretto che si ripercuote nel bilancio aziendale con la conseguente perdita di denaro e d’ immagine.
Abbiamo realizzato un’ utile schema sulle sanzioni pecuniarie e disciplinari per gli intermediari assicurativi, in cui vengono evidenziate le sanzioni applicate dall’organismo di vigilanza, l’Isvap, in violazione degli articoli del codice delle assicurazioni private e del regolamento n. 5 del 2006.
In passato ci eravamo già occupati con un articolo simile intitolato “Sanzioni per gli intermediari assicurativi”, il quale riporta uno schema più sintetico con le principali sanzioni. Ci siamo nuovamente occupati del tema in quanto è stato sia rivisto il regolamento n. 5 del 2006 dall’Isvap, apportando delle modifiche, sia perchè ha suscitato un notevole interesse agli esperti del settore.
La realizzazione dello schema delle sanzioni è stata effettuata prendendo in analisi l’art. 324 del codice delle assicurazioni private (sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari) e l’art. 62 del regolamento n. 5 del 2006.
SCHEMA DELLE SANZIONI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
| Sanzione pecuniaria | Provvedimenti disciplinari | Riferimento normativo | |
| Esercizio dell’attività d’intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate | Radiazione | art. 35 comma 2 e 62.a.1 del reg. 5 | |
| Utilizzo del C/C bancario e/o postale senza separazione patrimoniale per l’incasso dei premi o mancata stipulazione della fideiussione bancaria | min 1.000 € max 10.000 € | Radiazione | art. 117 e 324 CAP art. 54 – 54 bis – 62.a.5 del reg. 5 |
| Versamenti temporanei dei premi o di somme destinate ai risarcimenti in c/c diversi dal c/c separato; | Radiazione | art. 54 – 62.a.5 bis del reg. 5 | |
| Mancato versamento dei premi alla Compagnia (Rimesse) o indebita acquisizione di denaro della compagnia | Radiazione | art. 62.a.4 del reg. 5 | |
| Incassi dei premi – accettare mezzi di pagamento non consentiti dalla normativa. Divieto di incasso in contanti per polizze vita o per polizze ramo danni (non auto) il cui premio annuo è pari a 750 € | Censura | art. 62.b.6 e art. 47 comma 3 del reg. 5 | |
| Costituzione di un c/c o stipulazione di una fideiussione non conforme ai requisiti | Censura | art. 62.b.10.bis del reg. 5 | |
| Versamento nel c/c dei premi incassati oltre i 10 giorni | Censura | art. 62.b.10.ter del reg. 5 | |
| Mancanza della conservazione della documentazione (contratti, mandato, etc.) per almeno 5 anni | Censura | art. 57 e art. 62.b.12 del reg. 5 | |
| Broker che incassano premi senza l’autorizzazione preventiva dell’impresa di assicurazione | Censura | art. 55 e art. 62.b.11 del reg. 5 | |
| Distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di Banche, Sim e Poste Italiane (con eccezione in conformità al comma 3 art. 41 reg. 5) | min 1.000 € max 10.000 € | Radiazione | art. 41 e art. 62.a.6 del reg. 5 art. 119 CAP |
| Pubblicità dei prodotti assicurativi non conforme alle condizioni contrattuali o alla nota informativa dei prodotti offerti | min 1.000 € max 10.000 € | art. 182 CAP | |
| Falsa comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna di documenti al contraente o all’Isvap | Radiazione | art. 62.a.7 del reg. 5 | |
| Mancata esposizione di Nota Informativa, C.G.A. e provvigioni dle prodotto r.c.a. nei locali degli intermediari | min 1.000 € max 10.000 € | art. 131 – 324 CAP | |
| Contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale | Radiazione | art. 62.a.2 del reg. 5 | |
| Contraffazione delle firme del contraente e/o rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto | Radiazione | art. 62.a.3 del reg. 5 | |
| Mancata consegna del Questionario Adeguatezza e dei moduli 7A e 7B, prima della conclusione del contratto e/o proposta | min 1.000 € max 10.000 € | Censura | art. 324 CAP art. 49-50-51-52-53 e art. 62.b.7-8-9-10 del reg. 5 |
| Mancata consegna Nota informativa, e C.G.A. | min 1.000 € max 10.000 € | Censura | art. 185 – 324 CAP art. 62.b.7 del reg. 5 |
| Comportamento non professionale verso la clientela | min 1.000 € max 10.000 € | Censura | art. 47 -e art. 62.b.5 del reg. 5 art. 120 – 183 CAP |
| Contratti di assicurazione a distanza – violazione delle regole particolari di comportamento e delle informazioni da fornire al contraente | min 1.000 € max 10.000 € | Censura | art. 58-58bis-59-60-61 e art. 62.b.13-14 del reg. 5 art. 121 CAP |
| Violazione delle attività d’intermediazione tramite internet | Censura | art. 61 e art. 62.b.15 del reg. 5 | |
| Omessa o inidonea Informativa resa all’interessato ai sensi del codice della Privacy | Min 6.000 € – Max 36.000 € | art. 161 Cod. Privacy. | |
| Inadempimenti di identificazione in ambito antiriciclaggio | min 2600 max 13000 | reato penale | art. 55 del dlgs 231/2007 |
| Stipulazione di contratti r.c.a. in assenza dell’attestato dello stato di rischio o della documentazione comprovante l’identità del contraente | Censura | art. 62.b.16 del reg. 5 | |
| Mancanza della copertura assicurativa “Polizza R.c. professionale” da parte degli iscritti sez. A-B al rui | Radiazione | art. 62.a.8 del reg. 5 | |
| Esercizio dell’attività d’intermediazione da parte degli iscritti nella sez. A-B come in-operativi | Radiazione | art. 62.a.9 del reg. 5 | |
| Mancata iscrizione e comunicazione all’Isvap di collaboratori da iscrivere alla sez. E | min 1.000 € max 10.000 € | art. 109 – 324 del CAP | |
| Esercizio dell’attività d’intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al RUI al di fuori dei propri locali | Radiazione | art. 62.a.10 del reg. 5 | |
| Esercizio dell’ attività d’intermediazione senza iscrizione al RUI | min 10.000 € max 100.000 € | reclusione da 6 mesi a 2 anni | art. 305 comma 2 CAP |
| Violazione degli obblighi di aggiornamento professionale | Censura | art. 38 e art. 62.b.2 del reg. 5 | |
| Mancata comunicazione all’Isvap di un intermediario (iscritto alla sez. A-B-D) entro 5 giorni lavorativi per la perdita di un requisito per l’iscrizione al RUI e/o per la ripresa dell’attività per i non operativi; interruzione del rapporto di lavoro con un soggetto iscritto alla sez. E (entro 10 giorni lavorativi). | Censura | art. 62.b.1 del reg. 5 | |
| Mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario iscritto alla sez. A-B-D | Censura | art. 42 e art. 62.b.3 del reg. 5 | |
| Esercizio dell’attività con incompatibilità con altre cariche (amministratore, direttore generale, sindaco, resp. Internal auditing, etc) | Censura | art. 46 e art. 62.b.4 del reg. 5 |
Fonte: elaborazione di AssicuriamociBene, dallo studio del codice delle assicurazioni private e del regolamento Isvap n. 5 del 2006
La prima colonna della tabella mostra le violazioni alle norme degli intermediari assicurativi nei confronti della compagnia, della clientela e dell’Isvap. La mancanza totale o parziale del rispetto di questi obblighi comporta una violazione della normativa assicurativa quindi l’applicazione della relativa sanzione mostrata nella tabella.
La seconda colonna della tabella mostra i provvedimenti con sanzione pecuniaria, questi prevedono addirittura nei casi in cui la violazione della norma è reiterata il raddoppio dell’ammenda.
La terza colonna della tabella mostra i provvedimenti disciplinari, questi sono volti ad effettuare un richiamo ufficiale (censura e richiamo) verso l’ intermediario per scoraggiarlo dal violare le norme, mentre nei casi più gravi viene applicata la radiazione ovvero la cancellazione dall’albo degli intermediari (Rui) con l’impossibilità a svolgere successivamente l’attività.
Il caso più grave sanzionato dall’Isvap è il caso di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa senza l’iscrizione al Rui, infatti come mostra la tabella si incorre in un ammenda che può arrivare fino a 100.000 € e la reclusione fino a 2 anni.
Secondo quanto stabilisce il codice delle assicurazioni private all’art. 119 e 325 comma 3, le imprese assicurative rispondono in solido con l’autore della violazione nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazioni e di riassicurazine.
Pertanto le compagnie assicurative si dotano di un servizio di controllo delle reti di vendita (chiamato Ispettorato amministrativo o Audit di rete); il compito degli ispettori di compagnia è quello di verificare il rispetto della normativa di settore e delle circolari aziendali (ovviamente non applicano sanzioni come gli ispettori Isvap), e di effettuare azioni interne per rimediare alle irregolarità riscontrate nelle ispezioni, pertanto l’intervento degli ispettori di compagnia aiuta gli intermediari assicurativi ad essere in regola ed evitare possibili sanzioni degli ispettori Isvap.
Infine, cosa più importante, queste sanzioni su descritte, rappresentano un efficace strumento di tutela per gli assicurati contro comportamenti fraudolenti, lesivi o non trasparenti da parte di intermediari assicurativi.
Ci appare evidente che il legislatore ha come obiettivo cardine la tutela del cliente, infatti molte delle sanzioni previste sono dirette ad un comportamento non trasparente e corretto dell’intermediario assicurativo.








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