Continiamo a parlare di previdenza complementare, dopo avere spiegato nei precedenti articoli le fasi di adesione e di contribuzione, spiegando brevemente, la terza fase ovvero l’accumulazione.
I contributi che vengono versati nel fondo vengono investiti tramite una gestione finanziaria. Questa è una fase molto importante in quanto i rendimenti della gestione influiscono nel montante finale ovvero nel valore del capitale che si accumulerà al momento della pensione. Quest’ultima quindi dipenderà dall’entità dei contributi versati e dai rendimenti ottenuti negli anni.
Esistono diversi tipi di gestione finanziaria, che tengono conto dei differenti profili rischio/rendimento, tra i più comuni vi sono:
Innanzitutto voglio sottolineare che qualsiasi lesione ulteriore rispetto alla distorsione del rachide cervicale (es. distorsione rachide lombare, infrazione costola, lesioni alle dita), comporterà un maggior danno da invalidità permanente, con conseguente innalzamento dell’importo totale.
Così come, potenzialmente, la percentuale di invalidità permanente potrebbe anche essere inferiore al 2%, essendo il colpo di frusta, come già detto, tabellato come corrispondente a 0-2% di I.P..
Questa domanda sarà passata per la testa di quasi tutti i danneggiati che in un incidente stradale hanno riportato il famoso “colpo di frusta”, ovvero la distorsione del rachide cervicale.
Le polizze dormienti rientrano in quella categoria di fondi mai movimentati, una sorta di contratti “fantasma” a cui per legge è stata apposta la scadenza di un anno dalla stipula nel caso in cui non venga rivendicato alcun incasso sul maturato.
Entro un anno, recita infatti il Codice civile, gli effetti dei contratti vanno in prescrizione.
I problemi per coloro i quali hanno diritto a polizze vita non riscattate cominciano con le modifiche di legge (n.166/2008) sul fondo dei rapporti dormienti che, se da un lato ha stabilito il raddoppio del tempo (da uno a due anni) per riscattare le somme detenute dalla Compagnie Assicurative, dall’altro ha previsto che scaduto il termine relativo alla prescrizione, gli indennizzi vadano al fondo dei rapporti dormienti e non più nelle “casse” delle Compagnie.
Tale circostanza impatta in modo notevole sui beneficiari i quali, decorsi due anni dal verificarsi dell’evento coperto dalla polizza e maturata di conseguenza la prescrizione, non hanno più alcun diritto di ottenere la prestazione e di incassare alcuna somma maturata.
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Les Abromotivz - docente universitario