Quante volte ci siamo trovati nella situazione in cui non potevamo stipulare il contratto di responsabilità civile perchè eravamo sprovvisti dell’ attestazione dello stato di rischio, ed eravamo costretti a rinviare tale momento importante. Pensiamo al caso in cui in occasione della scadenza della polizza, vogliamo assicurarci con
un’altra compagnia, perchè magari ha un prezzo inferiore, ebbene nel momento in cui ci rechiamo presso un loro intermediario assicurativo, questo ci chiede l’attestato di rischio, e noi non lo abbiamo! caschiamo dalle nuvole e siamo costretti a tornare successivamente per stipulare il contratto, e soprattutto recarci dal nostro assicuratore per averlo. A quel punto nascono i dubbi, è un nostro diritto averlo, quanto tempo deve passare per averlo? Sciogliamo ogni possibile nodo!
L e imprese di assicurazioni sono obbligate al rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi del regolamento n. 4 dell’Isvap e precisamente all’art. 4, tale disposizione prevede la consegna almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Inoltre come previsto dall’art. 134 comma 1-bis del codice delle assicurazioni private, il contraente ha il diritto di ottenere l’attestazione sullo stato del rischio entro quindici giorni, in qualsiasi momento ne faccia richiesta.
Precisamente se l’attestazione sullo stato del rischio viene smarrita, o si deteriora o non perviene al contraente, quest’ultimo ne può far richiesta e la compagnia ha pertanto l’obbligo di consegna entro i quindici giorni stabiliti, e senza alcun costo.
Sussiste inoltre l’obbligo per le imprese assicuratrici di consegnare l’attestazione sullo stato del rischio al contraente anche se si verificano i seguenti casi (ed il periodo di osservazione risulti concluso):
- Furto del veicolo
- Esportazione definitiva all’estero
- Consegna in conto vendita
- Demolizione
- Cessazione definitiva della circolazione
- Alienazione del veicolo
Il periodo di osservazione decorre per il contratto stipulato il primo anno, dal primo giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’ annualità assicurativa. Mentre per le annualità successive decorre due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell’ annualità assicurativa.








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