Questa compagnia assicurativa lavora da tanti anni sotto il nome “Progress”, per anni era stata partecipata dal più grande gruppo spagnolo (Mapfre); nel 2000 entra a far parte della componente azionaria la Middlesea insurance (compagnia maltese)
divenendo in seguito la capo-gruppo. Dopo l’era degli spagnoli, l’azienda siciliana a causa della “mala gestio”, viene quest’anno posta in liquidazione coatta amministrativa.
Dopo aver parlato nei precedenti articoli dei provvedimenti dell’Isvap che hanno posto in liquidazione la società, aver spiegato il processo di liquidazione, del risarcimento dei sinistri in generale durante questa fase, in questo articolo ci occuperemo dei sinistri risarciti attraverso il Fondo vittime della strada. Premessa di Alessandro Tomasello
Purtroppo i sinistri che vengono rimborsati dal Fondo vittime della Strada riguardano solo le assicurazioni obbligatorie e quindi Responsabilità Civile Auto (RCA), (Art. 283 Codice delle Assicurazioni).
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Tra l’altro il Fondo verrà chiamato in causa solo qualora gli attivi a copertura non siano sufficienti a pagare i sinistri per RCA (Art. 258, comma 5 del Codice delle Assicurazioni):
“Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.”
Per quanto riguarda invece i sinistri relativi ad altre forme di garanzia diverse da quella obbligatoria dell’RCA (es. incendio, furto, infortuni, ecc) questi rientrano nella classifica dei creditori nei confronti della compagnia in liquidazione.
Quindi, se il sinistro è avvenuto anteriormente al provvedimento di liquidazione questi deve dare precedenza a chi il sinistro l’ ha subito nel 60° giorno dal provvedimento di liquidazione. (Art. 258, comma 4 del Codice delle Assicurazioni):
“Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).”








![Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]](http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2010/02/colpodifrusta1-300x300.jpg)






Buongiorno Avv. Benevento, mi armerò di santa pazienza e soprattutto valuretò bene se vale la pena avere i costi di un eventuale legale o contare fino a dieci e sistemare la macchina pensando che sia stata tutta colpa mia.
Purtroppo le spese sono sempre più alte, ma gli spipendi non aumentano per niente anzi…
In qualsiasi caso La ringrazio per il tempo dedicatomi.
Cordiali saluti
Michela
Domani verrà pubblicato l’articolo relativo agli attestati di rischio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
Salve, avevo già avuto occasione di scrivere su questo forum essendo tra le ‘vittime’ – oltre che di un sinistro – della vicenda che ha travolto la Progress, con cui era assicurato il mio veicolo. Avendo infatti costituito in mora quest’ultima per un indennizzo diretto prima del provvedimento di messa in liquidazione, ero riuscito a definire il solo danno materiale, mentre per quello alle persone, mia e dei trasportati, vi era stata la visita del medico designato dalla Progress e si attendeva la liquidazione dell’indennizzo proposto. Su suggerimento di un gentile avvocato, proprio su questo forum, ho costitutio in mora a quel punto sia la compagnia del responsabile del sinistro che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, insieme ovviamente all’impresa designata per la Regione Lazio. Il tutto ormai due mesi fa e, malgrado fax di sollecito a tutti i suddetti, non ho ottenuto alcuna risposta. Come dovrei muovermi? Quanto tempo attendere prima di considerare un’eventuale iniziativa processuale? Mi suggerite di sollecitare di persona l’impresa designata? Grazie in anticipo della pazienza ed eventuale risposta, Alessandro
Salve ero assicurato con la progress assicurazioni (RCA e Incendio e Furto)e la vettura oggetto della polizza mi è stata rubata da circa due anni,quindi abbondandemente un anno prima che la progress venisse posta in liquidazione,volevo sapere se verrò mai risarcito.Grazie
Per Alessandro Federici: ti consiglio di citare in giudizio la compagnia del responsabile. Ho letto infatti una comunicazione dell’ANIA che indicava alle compagnie l’inapplicabilità del risarcimento diretto ai sinistri con la Progress coinvolta.
Prima di citare però, bisogna che la compagnia del responsabile riceva tutto il necessario per formulare l’offerta. A norma dell’art. 148 cod. ass. priv. è necessario fornire:
-codice fiscale
-descrizione circostanze
-dati su età e reddito
-certificazione medica sulle lesioni e attestazione eventuali postumi permanenti
-dichiarazione di non aver o non aver diritto a prestazioni da enti gestori di assicurazioni sociali-previdenziali
Lo so è molta roba. Ma per poter far causa bisogna aver mandato tutto questo alla compagnia. E devono essere trascorsi 90 giorni da quando la compagnia ha ricevuto tutto. Altrimenti si rischia l’improcedibilità.
Io insisterei con la compagnia del responsabile, preparandomi alla causa.
Cordiali saluti.
per Peppnet: attenzione, il diritto ad essere indennizzato per il furto si prescrive in due anni. Se sono trascorsi più di due anni spero tu abbia una ricevuta di ritorno che attesti una raccomandata di richiesta di risarcimento che non risalga a più di due anni fa.
Se non si è prescritto il diritto, bisogna mandare tutta la documentazione alla Progress Assicurazioni in liq, in persona del commissario liquidatore.
Cordiali saluti.
[...] risarciti – http://www.assicuriamocibene.it/2010/04/14/sinistri-risarciti-dalla-progress-assicurazioni/ Imprese in liquidazione coatta [...]
Gentile Avvocato
ho letto con attenzione questo articolo e spero che possa darmi un consiglio.
Ho avuto un incidente a Malta con la mia auto. La controparte è assicurata con la Middle Sea Insurance che, da quanto ho compreso, aveva come mandatario in Italia la Progress Assicurazioni, oggi posta in LCA.
Chi dovrà occuparsi del mio risarcimento danni? Ho scritto già all’ISVAP ma non ricevo risposta circa il mandatario. Possibile che sia rimasta la Progress in LCA e che ora alla liquidazione del danno dovrà provvedere il FGVS?
Si tratta comunque di un incidente avvenuto dopo la messa in LCA della Progress assicurazioni, ma non so se questo è da ritenersi rilevante.
La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.
Gentile Lettrice,
il D.lgs 209/2005 (codice delle assicurazioni) prevede che nel caso la richiesta all’assicurazione estera del veicolo estero o la sua mandataria in Italia non rispondano in modo motivato entro tre mesi alla richiesta danni, si può chiedere il risarcimento all’ Organismo di indennizzo italiano.
La Funzione di Organismo di indennizzo in italia la svolge la CONSAP.
Si informi pure sul sito:
http://www.consap.it/Servizi
Ma le conviene dare incarico a un legale per seguire tutto, non si tratta di ordinaria amministrazione qui, il Suo è un caso poco frequente.