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Sinistri risarciti dalla Progress assicurazioni

Categoria : Procedure risarcitorie, Risarcimento sinistri

Questa compagnia assicurativa lavora da tanti anni sotto il nome “Progress”, per anni era stata partecipata dal più grande gruppo spagnolo (Mapfre); nel 2000 entra a far parte della componente azionaria la Middlesea insurance (compagnia maltese)

divenendo in seguito la capo-gruppo. Dopo l’era degli spagnoli, l’azienda siciliana a causa della “mala gestio”, viene quest’anno posta in liquidazione coatta amministrativa. 

Dopo aver parlato nei precedenti articoli dei provvedimenti dell’Isvap che hanno posto in liquidazione la società, aver spiegato il processo di liquidazione, del risarcimento dei sinistri in generale durante questa fase, in questo articolo ci occuperemo dei sinistri risarciti attraverso il Fondo vittime della strada. Premessa di Alessandro Tomasello

Purtroppo i sinistri che vengono rimborsati dal Fondo vittime della Strada riguardano solo le assicurazioni obbligatorie e quindi Responsabilità Civile Auto (RCA), (Art. 283 Codice delle Assicurazioni).

 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Tra l’altro il Fondo verrà chiamato in causa solo qualora gli attivi a copertura non siano sufficienti a pagare i sinistri per RCA (Art. 258, comma 5 del Codice delle Assicurazioni):

“Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.”

Per quanto riguarda invece i sinistri relativi ad altre forme di garanzia diverse da quella obbligatoria dell’RCA (es. incendio, furto, infortuni, ecc) questi rientrano nella classifica dei creditori nei confronti della compagnia in liquidazione.

Quindi, se il sinistro è avvenuto anteriormente al provvedimento di liquidazione questi deve dare precedenza a chi il sinistro l’ ha subito nel 60° giorno dal provvedimento di liquidazione. (Art. 258, comma 4 del Codice delle Assicurazioni):

“Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;

b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).”

  1. Progress Assicurazioni in l.c.a. e Risarcimento Diretto
  2. Progress, compagnia di assicurazioni commissariata
  3. Risarcimento danni per assicurati con la Novit Assicurazioni

Commenti (39)

ciao Michele nei post precedenti vi sono altri casi come il tuo, leggi gli articoli che riguardano la Progress e le imprese in liquidazione coatta amm., ed i commenti.

Gent.li Signori e colleghi avrei un quesito da proporvi

Prima della messa in liquidazione della Progress ho agito in giudizio contro la stessa per mala gestio nella conduzione della procedura di indennizzo diretto.
Orbene, a metà giudizio e precisamente dopo una ctu la Progress a mezzo del proprio procuratore mi ha proposto la transazione della controversia.
La stessa proposta è stata accettata dalla cliente la quale ha provveduto a firmare la relativa quietanza. In definitiva quindi la causa è stata transatta e la relativa quietanza inviata alla Progress.
Sta di fatto che nelle more la compagnia di cui sopra è stata posta in liquidazione coatta con buona pace del credito dovuto. la stessa quietanza di pagamento è stata oggetto di ricorso per D.I . accolto e naturalmente notificato alla Progress.
Il risultato è stato il nulla più assoluto.
A nulla sono valsi i tentativi di contattare Il liquidatore e le richieste al f.G.V.S che declina qualsivogla forma di pagamento.

Cosa consigliate?

grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
f.b.

il ramo assicurativo è estremamente delicato da gestire e anche in fase di fallimento di una societa assic il cliente assicurato con la stessa deve essere sempre e comunque coperto e cautelato in ogni caso dall svap. Perdere danaro per un furto o un incendio di un bene assicurato non è giusto !!!!!!!!!!! dare priorità al risarcimento rca non è giusto !!!!!!!!! Un furto ,un incedio di un bene non ricarcito, può essere un danno economico serio e davastante per le tasche dell assicurato !!!!!!!!!!!!!!! Che legge e che regole sbagliate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mia figlia essendo stata riconosciuta a seguito di un incidente stradale vittima della strada oltre ai danni fisici gli spetta il risarcimento dei danni andata completamente distrutta intestata e comprata dal sottoscritto. a chi posso fare la rivalsa per il rimborso dell’autovettura. anticipatamente ringrazio

Fabio, il parere che chiedi è piuttosto complesso. Hai già provato a livello pratico a rivolgerti al FGVS, quindi non ti rimane che valutare l’opportunità di fargli causa, ma ovviamente bisognerebbe prima effettuare tutte le ricerche del caso sulla natura del credito verso la Progress. Se una volta transatta la causa vi è stata novazione, temo che il tuo credito debba insinuarsi assieme agli altri nella procedura liquidativa. Per poter costringere il Fondo a far le veci della Progress, bisognerebbe considerare la transazione come non avvenuta. Non so, qui cerchiamo di dare qualche suggerimento in base alle norme.
Il tuo problema è di altro livello.
In bocca al lupo.

Michele non è chiaro il quadro della situazione. Dovresti specificare quando è avvenuto l’incidente, se tua figlia ha ragione e in base a quali prove, con quale compagnia erano assicurate le vetture coinvolte e chi era assicurato con la progress.
Se c’è di mezzo la Progress, ti consiglio fin d’ora di rivolgerti a un professionista.

mia mogli è stata investita sul marciapiede da una macchina assicurata con la progress spa nel marzo 2009 nel mese di febbraio 2010 è stata sottoposta a ctu da parte dell’assicurazione poi posta in lca ( non comunicatomi ) ho rifatto domanda di risarcimento al fondo di garanzia ed alla ina ass. delegata per la calabria che mi ha anticipato per telefono che loro liquideranno solo dopo titolo ( ritengo sentenza del giudice),io nel frattempo ho speso circa trentamila euro in quanto mia moglie con polifratture e 180 gg di immobilizzo a letto sempre supina e 30 gg in ospedale con prognosi riservata ha avuto bisogno di cure e assistenza (l’asl le ha riconosciuto la 104 ed 80% d’invalidità) come faccio a sapere se il comportamento della assicurazione ina assistalia (G.B.S.) è corretto è come posso ottenere una provvisionale visto che mia moglie (pedone) ha avuto anche un crollo psicologico alla notizia che restera’ invaldita (gamba più corta di circa 2 cm) grazie

Ciao Antonio grazie per la risposta.

Come avrai potuto notare il problema è serio. Il fondo di garanzia non intende liquidare quanto dovuto perchè “inspiegabilmente” asserisce che, trattandosi di indennizzo diretto non gli compete il pagamento, la spiegazione è chiara. L’impresa designata non vuole surrogarsi al credito per ovvi motivi.
Ad ogni buon conto, la circostanza addotta per il rifiuto a mio avviso merita censura:
- in primo luogo non si tratta di indennizzo diretto. la causa è nata per responsabilità per mala gestio della progress nella conduzione della procedura di indennizzo diretto.
-in secondo luogo pur volendo far passare la tesi secondo cui si tratti di indennizzo diretto, il sinistro è avvenuto nel 2008 quindi in un lasso di tempo molto antecedente alla messa in liquidazione così come la quietanza rilasciata dalla stessa progress.
- in terzo luogo l’art. 288 codice delle assicurazioni così recita “1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.”
Ciò posto avevo pensato di agire contro l’impresa designata e contro il liquidatore designato.

Cordialità
f.

Buongiorno, ho subito un sinistro da un assicurato progress assicurazioni a giugno 2010.
Abbiamo compilato il modulo blu che risulta essere un doppia firma, ma la mia assicurazione mi ha detto che questa assicurazione è stata chiusa e non si può procedere all’indennizzo diretto perchè la progress è stata chiusa.
A questo punto cosa devo fare?
A chi mi devo rivolgere?
Grazie anticipatamente
Cordiali saluti

Per Pino: vista la gravità dei danni, spero vivamente che vi siate rivolti a un avvocato, che saprà anche spiegarvi se e quanto sia corretto l’atteggiamento della GBS incaricata di attendere alla procedura risarcitoria.
Per ottenere “provvisionali”, c’è solo l’azione giudiziaria. In giudizio si possono ottenere acconti anticipatori se ci siano chiari segni di responsabilità della controparte.

Per Michela:
anche nel tuo caso devo consigliare l’incarico a un legale, perchè nella baraonda conseguente alla dichiarazione di liquidazione coatta della progress non è facile avere quello che spetta, e talvolta nemmeno comprendere quello che spetta alla luce del nuovo codice delle assicurazioni.
In ogni caso è corretto che il risarcimento diretto non operi nel tuo caso, ti deve risarcire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma la cosa sarà tutt’altro che automatica.
Bisogna scrivere una raccomandata di richiesta danni alla Consap e all’impresa designata per la tua regione (per ogni regione c’è una diversa impresa, per la Lombardia è Generali). Da lì decorre un termine di ben sei mesi per ottenere risposta.
Consiglio di armarsi di pazienza e di avvocato.
Cordialità.

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