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L’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativaL’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativa A seguito della liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni ci sono pervenute numerose richieste di informazioni  e consigli su come poter ottenere l'attestazione dello stato di rischio dalla citata compagnia. Facciamo una breve premessa facendo riferimento alla normativa generale ovvero al codice delle assicurazioni private ed al regolamento n. 4 Isvap...

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L’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativa

Categoria : Approfondimenti e normativa, In Evidenza, R.C. Auto e Moto

A seguito della liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni ci sono pervenute numerose richieste di informazioni  e consigli su come poter ottenere l’attestazione dello stato di rischio dalla citata compagnia.

Facciamo una breve premessa facendo riferimento alla normativa generale ovvero al codice delle assicurazioni private ed al regolamento n. 4 Isvap in cui il contraente ha il diritto ad ottenere l’attestato di rischio entro 30 gg prima della scadenza del contratto, e nel caso in cui questo non viene consegnato si ha il diritto di ottenerlo entro 15 gg in qualsiasi momento si faccia richiesta. Avevamo già parlato in precedenza di tale diritto.

Nel caso dell’impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, come per la Progress Assicurazioni, il contraente che non ha ricevuto prima della scadenza del contratto l’attestato di rischio, dovrà richiederlo all’impresa stessa o al commissario liquidatore.

Trascorsi 15 gg, stabiliti dal regolamento n. 4 Isvap, con il documento comprovante la richiesta dell’attestato (pertanto sarebbe opportuno fare una a/r) ci si può avvalere della regola stabilita dal regolamento con l’allegato n. 2 (pagina 3) ovvero si deve fare una dichiarazione in cui si indica la classe CU. Chiaramente è doveroso ribadire di non dichiarare il falso ai sensi del codice civile, articoli 1882 e 1883.

Infine attraverso il documento che prova la richiesta dell’attestato inviata alla Progress Assicurazioni e la dichiarazione (indicando la classe CU) ci si può recare presso un’ intermediario assicurativo per stipulare il contratto assicurativo. A dimostrazione per eventuali intermediari assicurativi scettici vi consigliamo di scaricare e stampare la normativa, precisamente il regolamento n. 4 Isvap e l’allegato n. 2.

Ricordiamo inoltre che le imprese assicurative hanno l’obbligo a contrarre stabilito dalla legge (articolo 132 codice delle assicurazioni private) e cioè non possono rifiutarsi di assicurare un veicolo. Nel caso in cui si riscontra un comportamento scorretto è possibile presentare un reclamo alla Authority di vigilanza delle imprese assicurative (Isvap) oltre che denunciare il fatto alle autorità giudiziarie.

Per un’anteprima della citata normativa vi riportiamo un’ estratto:

Regolamento n. 4 allegato n. 2 – Disciplina della classe di merito di conversione universale – Regole specifiche (pag. 3)

a) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell’attestazione sullo stato del rischio.

d) La disposizione di cui alla lettera (a) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l’attestazione all’impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  1. Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa
  2. Faro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa
  3. Quando devo ricevere il mio attestato di rischio? L’impresa assicuratrice è obbligata a darmi l’attestazione?
  4. Delucidazioni su attestato di rischio
  5. POLIZZE AUTO, come conservare la propria classe di merito in caso di sinistro

Commenti (18)

Ho un’attestato di rischio progress che praticamente non viene accettato da molte assicurazioni, tipo groupama o altre dove io vorrei assicurarmi.

Addirittura sono venuto a conoscenza che “groupama” ha diramato una circolare interna che diceva di non accettare più attestati progress, infatti quando vado in una di queste agenzie quando vedono l’attestato progress non mi fanno neanche parlare e dicono che non possono assicurarmi.

Cosa posso fare?
a quanto ho capito le assicurazioni sono obbligate per legge ad assicurarmi vero?

Cordiali saluti,
Claudio

Salve e benvenuto nel sito, un consiglio faccia un giro di varie agenzie prima di scegliere una compagnia. Trovata quella che le interessa faccia il preventivo on-line, stampi il preventivo e si rechi presso l’agenzia. Per sicurezza stampi l’allegato n.2 del regolamento n.4 Isvap, e mostri la legge in cui se si ha un attestato di una compagnia fallita è sufficiente presentare una autocertificazione per la classe CU dell’attestato di rischio. Poi ricordi come scritto nell’articolo del blog che ai sensi del codice delle assicurazioni le compagnie assicurative sono obbligate a contrarre, e se si rifiutano lei potrà farlo presente alle autorità giudiziare e all’authority Isvap con un reclamo cosi verranno sanzionati. Tutto a norma di legge!!!

Si ma io ho giò l’attestato di rischio,tra l’altro dovrei fare un bersani in 1^ classe…..cmq non mi serve l’autocertificazione…..l’unica cosa è che molte non me la fanno proprio e invece sono obbligate.

Per quanto riguarda i preventivi on-line, li ho fatti ma in molte compagnie quello fatto da loro in agenzia veniva più alto…mi è stato detto anche che il preventivo con decreto bersani ha una tariffa più alta….cosa che mi sembra molto strana.

Se ha l’attestato di rischio meglio ancora!!!
le consigliavo il preventivo on-line in modo tale da poter esser preparato sul preventivo dell’agenzia che non può esser per nessuna ragione maggiore se presenta le stesse garanzie. Poichè l’unica cosa obbligatoria per legge è l’r.c.a., le altre garanzie le sceglie il cliente.
A questo punto non potendo far nulla contro il comportamento sleale di alcuni intermediari o di alcune compagnie che impartiscono direttive agli intermediari, può cercare qualche altra compagnia ass. ma per il bene della società segnali il comportamento scorretto all’Isvap attraverso un reclamo

ultima domanda, dovendo usufruire del decreto bersani c’è mica un tempo limite che può passare dopo la voltura dell’auto.Perchè io il passaggio di proprietà l’ho fatto 3 mesi fa e per varie peripezie l’auto ancora non è stata assicurata….grazie

l’attestato di rischio vale per 5 anni dalla scadenza. Basterà fare una dichiarazione di mancata circolazione del veicolo.

vabbè ma se l’assicura tipo il 25 agosto dopo le ferie…che saranno tipo 3 mesi e 10 gg dal passaggio mica c’è bisogno di questa dichiarazione di mancata circolazione del veicolo???solo in caso di molti mesi o anni…giusto?

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