A seguito della liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni ci sono pervenute numerose richieste di informazioni e consigli su come poter ottenere l’attestazione dello stato di rischio dalla citata compagnia.
Facciamo una breve premessa facendo riferimento alla normativa generale ovvero al codice delle assicurazioni private ed al regolamento n. 4 Isvap in cui il contraente ha il diritto ad ottenere l’attestato di rischio entro 30 gg prima della scadenza del contratto, e nel caso in cui questo non viene consegnato si ha il diritto di ottenerlo entro 15 gg in qualsiasi momento si faccia richiesta. Avevamo già parlato in precedenza di tale diritto.
Nel caso dell’impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, come per la Progress Assicurazioni, il contraente che non ha ricevuto prima della scadenza del contratto l’attestato di rischio, dovrà richiederlo all’impresa stessa o al commissario liquidatore.
Trascorsi 15 gg, stabiliti dal regolamento n. 4 Isvap, con il documento comprovante la richiesta dell’attestato (pertanto sarebbe opportuno fare una a/r) ci si può avvalere della regola stabilita dal regolamento con l’allegato n. 2 (pagina 3) ovvero si deve fare una dichiarazione in cui si indica la classe CU. Chiaramente è doveroso ribadire di non dichiarare il falso ai sensi del codice civile, articoli 1882 e 1883.
Infine attraverso il documento che prova la richiesta dell’attestato inviata alla Progress Assicurazioni e la dichiarazione (indicando la classe CU) ci si può recare presso un’ intermediario assicurativo per stipulare il contratto assicurativo. A dimostrazione per eventuali intermediari assicurativi scettici vi consigliamo di scaricare e stampare la normativa, precisamente il regolamento n. 4 Isvap e l’allegato n. 2.
Ricordiamo inoltre che le imprese assicurative hanno l’obbligo a contrarre stabilito dalla legge (articolo 132 codice delle assicurazioni private) e cioè non possono rifiutarsi di assicurare un veicolo. Nel caso in cui si riscontra un comportamento scorretto è possibile presentare un reclamo alla Authority di vigilanza delle imprese assicurative (Isvap) oltre che denunciare il fatto alle autorità giudiziarie.
Per un’anteprima della citata normativa vi riportiamo un’ estratto:
Regolamento n. 4 allegato n. 2 – Disciplina della classe di merito di conversione universale – Regole specifiche (pag. 3)
a) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell’attestazione sullo stato del rischio.
d) La disposizione di cui alla lettera (a) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l’attestazione all’impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
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salve, il link del regolamento n. 4 Isvap e l’allegato n. 2 non funziona
scusate ma anche leggendo non ho capito molto bene:
l’attestato di rischio non mi è mai arrivato, nemmeno alla scadenza dei vecchi contratti, e le altre agenzie sono reticenti ad assicurare un ex cliente progress, ho caito che non possono rifiutare di assicurare, ma se lo fanno?
ma io il recapito del liquidatore dove lo prendo? neanche a me vogliono assicurare più il veicolo. Che paese balordo.
Daniele se permeti ti dò un consiglio
guarda su questa pagina
http://www.progressassicurazioni.it/contatti.asp
c’è il numero per contattare la sede centrale…ovviamente a me non hanno risposto, tu comunque prova
poi nel link AGENZIE trova la tua regione e vedi qual è la sede più vicina
io ho trovato la mia, ho chiamato e mi hanno detto che, almeno nella mia zona, c’è una compagnia che si prende i clienti progress e così ci sono andato, l’assicuratore ha mandato un fax e ora mi è arrivato l’attestato di rischio per email
tu prova così, magari ci fai sapere
ciao Antonio ho aggiornato il link
grazie mille antonio, provo e vi faccio sapere
grazie mille per il consiglio dato, ci tengo però a ribadire come scritto nell’articolo che nessuna e sottolineo nessuna compagnia può rifiutarsi di contrarre una polizza r.c.a., ciò lo stabilisce la legge!!!
Pertanto come consigliato nell’articolo fate richiesta alla progress dell’attestato, trascorsi 15 gg se non vi perviene nulla, fate una autocertificazione sulla classe CU in vostro possesso e solo per scrupolo vi stampate l’allegato n.2 del regolamento n.4 Isvap (trovate il link su) da esibire solo a qualche agente che magari non è al corrente di questa normativa.
antonio. ho lo stesso problema dell’altro antonio ,e’ la prima volta che mi capita una cosa del genere sono avvilito perche’non so ne so dove procurarmi l’attestato di rischio.nonostante essere stato sempre un automobilista corretto,ed avere la sfortuna di stare a napoli dove le assicurazioni si pagano care ed amare ora ho problemi ad assicurare il mio veicolo.vi prego consigliatemi.grazie e buona fortuna a tutti voi nelle mie stesse condizioni.
ascolta l’unica soluzione è spiegata nell’articolo
si lo so, ma una bella risposta mi fu data da un’agenzia, non so se ne posso fare il nome
mi dissero che dato che sono società private, si riservano il diritto di accogliere il cliente o meno, e l’ho detto signorilmente!
ovviamente rispondono così con chi non è del campo e quindi non può controbattere
Antonio omonimo, fai come ho consigliato a Daniele
ti metto a disposizione i numeri, dato che sono pubblicati sul sito non credo siano passabili di privacy:
° NAPOLI
G.A.P.
Via Guglielmo Melisurgo, 4
80133 – NAPOLI (NA)
TEL. 081 5524048 Fax 081 19722642
° NAPOLI
Jovele Stefano
VIA EMILIO SCAGLIONE, 20
80131 – NAPOLI
TEL. 081/7443273 – FAX 081/7419443
° NAPOLI
Napoli Centro
CORSO ARNALDO LUCCI, 96
80142 – NAPOLI
TEL. 081/286121 – FAX 081/286121
° FRATTAMAGGIORE
Assigervasio Sas
VIA PADRE M. VERGARA, 100
80027 – FRATTAMAGGIORE (NA)
TEL. 081/8345590 – FAX 081/834559046
° NOLA
Barbato s.n.c. di Barbato Francesco & C.
VIA VARIANTE 7bis, 38
80035 – NOLA (NA)
TEL. 081/8231949 – FAX 081/5121594
BENEVENTO
° BENEVENTO
Bellomo Patrizia
VIA S. GASPARE DEL BUFALO, 6
82100 – BENEVENTO
TEL. 0824/28443 – FAX 0824/28443
CASERTA
° CASERTA
GRUPPO SERVIZI ASSICURATIVI di Giordano e Palmiero
Corso Trieste 33
81100 CASERTA
Telefono e fax 0823 210089
SALERNO
° SALERNO
Maglio Maria Cristina
P.ZZA CADUTI DI BRESCIA, 22
84100 – SALERNO
TEL. 089/723291 – FAX 089/723291
ti ringrazio delle utili informazioni.
Ci tengo però a precisare giusto per una sana informazione che seppur le compagnie assicurative sono aziende private hanno l’obbligo a stipulare la polizza r.c.auto secondo l’articolo di legge 132 del codice delle assicurazioni private.
Ciò significa che qualora un intermediario (agente, banca, posta, etc) o un’impresa assicurativa che vende direttamente (on-line o telefonicamente) si rifiuta di contrarre la polizza, si DEVE denunciare il fatto alle autorità giudiziarie, e presentare un reclamo all’Isvap. Quest’ultima provvederà senza esito ad irrogare una sanzione all’impresa.