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Provvigioni = Conflitto d’interesse

Categoria : Intermediari assicurativi

Cosa voglio dire con quell’equazione? Non è una nuova formula matematica e non è difficile da capire che se vivo di provvigioni il mio obiettivo principale, non è far consulenza per spirito di beneficienza ma, è di vendere il più possibile per guadagnare!!!

Chiaramente questa mia tesi non è rivolta solo al mondo assicurativo e agli intermediari, ma a tutti i mestieri in cui si utilizza il meccanismo provvigionale come sistema di remunerazione, e preciso che non è una critica ma è doveroso evidenziare la correlazione positiva (termine statistico) con il conflitto d’interesse.

Come già spiegato nei precedenti articoli è stato posto un freno, con un regolamento dell’Authority delle imprese assicurative (Isvap), al business di alcuni intermediari assicurativi (banche e società di credito al consumo), in cui da anni lavorano in una situazione di conflitto d’interesse, poiché finanziano i clienti attraverso mutui e/o prestiti e li tutelano con polizze assicurative.

In questo articolo ci occuperemo dell’intermediazione assicurativa svolta dalle banche. Nel prossimo di quella delle società di credito al consumo.

Il conflitto d’interesse nasce nel momento in cui gli istituti bancari oltre a svolgere l’attività tipica creditizia e cioè erogazione del credito, fanno contemporaneamente da intermediari assicurativi (pertanto iscritti all’albo RUI sez. D) vendendo polizze assicurative, guadagnando provvigioni sulle stesse e inserendosi tra le parti contrattuali come beneficiari in caso di risarcimento. Quindi la banca oltre a guadagnare è anche tutelata dagli eventi negativi.

Facciamo un esempio per capire meglio il meccanismo:

Vado in banca e chiedo un finanziamento per acquistare una casa. Bene oltre a stipulare il contratto di mutuo, mi viene “consigliato” di stipulare delle polizze assicurative per proteggermi da eventi negativi (incendio dell’abitazione, eventi atmosferici, morte del contraente, perdita del lavoro, etc), inserendo però quale beneficiario delle stesse polizze lo stesso istituto bancario, cioè se si verifica l’evento negativo l’impresa assicurativa dovrà risarcire il danno al beneficiario (la banca).

Questo aspetto è stato fortemente messo in discussione dall’Isvap, inoltre in alcuni casi succede anche che:

Alla domanda “posso stipulare la polizza assicurativa dove voglio e con l’impresa assicurativa che preferisco?”   Qui sorge il conflitto d’interesse …  poichè il “consulente bancario” seguendo le indicazioni aziendali consiglia l’acquisto delle polizze da loro intermediate quale condizione necessaria per ottenere il finanziamento dalla direzione bancaria”. 

La direzione di un Istituto Bancario è diversa dalla direzione di una Compagnia Assicurativa, sono due aziende distinte e separate; l’istituto bancario non crea polizze e l’impresa assicurativa non eroga finanziamenti, tutto questo per legge! Quindi come è possibile che vi sia un legame contrattuale tra il finanziamento e/o prestito e la polizza “consigliata” (o meglio dire scelta) dalla banca? Non esiste, semplicemente si tratta solo di una politica commerciale di vendita.

Dato il divieto posto dalla nuova normativa (regolamento n. 35 Isvap) che entrerà in vigore il 1° dicembre 2010, sulla contemporaneità di chi oltre ad erogare un finanziamento sia anche intermediario e beneficiario (o vincolatario), la domanda da porre è:

gli istituiti bancari rinunceranno all’intermediazione sulle polizze o ad esser beneficiari delle stesse?

La risposta non è univoca, la teoria economica ed il calcolo delle probabilità possono  esser d’aiuto.

Riprendendo l’esempio sull’acquisto della casa, l’istituto bancario finanzia l’acquisto dell’immobile. Per la banca nascono due rischi:

  1. rischio di insolvenza della controparte nel caso in cui il mutuatario muore e si trova nella situazione di non poter pagare le rate a causa della perdita del lavoro o di inabilità temporanea per infortuni o malattia;
  2. rischio di perdita dell’immobile, nel caso di un incendio o di eventi atmosferici, su cui grava la garanzia primaria (diritto reale di ipoteca).

Nel primo caso il rischio si riduce via via che il mutuo si estingue, ad ogni modo la probabilità che il mutuatario muoia è molto bassa.

In un’ analisi costi/benefici  la redditività da polizze (provvigioni fino all’80% del premio) è superiore al rischio di insolvenza della controparte (bassa probabilità di morte del contraente).

Pertanto volendo stimare la scelta economica delle banche, in risposta al regolamento n. 35, queste non rinunceranno alle provvigioni e quindi sceglieranno di non essere più i beneficiari della polizza temporanea caso morte (TCM). In questo caso saranno gli eredi ad esser nominati beneficiari della polizza TCM, i quali in caso di decesso del mutuatario riceveranno in eredità l’ immobile, il capitale garantito dalla TCM ma anche il debito residuo con la banca che dovranno estinguere.

Il secondo caso è molto più complesso in quanto seppur la redditività da polizze è altrettanto elevata, la probabilità che si verifichi un incendio o eventi atmosferici che distrugga l’immobile è molto bassa, il rischio di perdere la garanzia primaria (l’immobile su cui grava il diritto reale d’ipoteca) è elevato, ciò significa non avere più l’immobile su cui recuperare il capitale prestato. E qui probabilmente la scelta varierà in ogni banca.

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