Polizze R.C. Auto falsePolizze R.C. Auto false Un'altra segnalazione dell' Isvap (autorità di controllo delle imprese di assicurazione) di polizze di assicurazione r.c. auto e di certificati e contrassegni falsi, di Compagnie Assicurative non autorizzate a vendere nel territorio italiano. Oggi segnaliamo le polizze false o i certificati e contrassegni falsi della "Arch Insurance Company Europe S.A. ". In fondo all’articolo...

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Obbligo di confronto delle tariffe R.C. AutoObbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto Al via le liberalizzazioni del Governo Monti, un intervento anche in ambito R.C.A.. Altra carta inutile da stampare e da firmare o un sistema efficace per risparmiare? Noi pensiamo la prima e vi spieghiamo seppur delusi, il perchè! Il nuovo decreto "liberalizzazioni" del Governo Monti, tra gli innumerevoli articoli ne ha previsto uno in ambito R.C.A. volto ad ottenere...

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Faro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativaFaro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa La compagnia assicurativa Faro assicurazioni già in una situazione critica ed in amministrazione straordinaria da diversi mesi, è stata posta da pochi giorni in liquidazione coatta amministrativa. Con il provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011, l'Isvap ha nominato commissario liquidatore l'Avv. Andrea Grosso, e nella stessa data il Ministro delle attività produttive ha posto...

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Risparmiare sulla polizza r.c. Auto - una breve guidaRisparmiare sulla polizza r.c. Auto - una breve guida Tanti utilissimi consigli troviamo nel web per risparmiare sulla polizza r.c. auto, quasi sempre si tratta di preventivatori, o di link pubblicitari,  ma funzionano veramente?! Ecco una nostra breve guida, che potrebbe far risparmiare tempo e denaro, sulla polizza r.c. Auto. Cominciamo con il primo passo e poniamoci la seguente domanda: "vogliamo assicurare solo l'r.c....

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Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Ancora una Compagnia di Assicurazioni è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami. La Compagnia è la Novit Assicurazioni S.p.A. nata il 31 Agosto 2007 dall'acquisizione di S.E.A.R. S.p.A. da Ala Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Sara) e conseguente cambio di denominazione...

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Investire in oroInvestire in oro Chi non ha mai sentito tessere le lodi del famoso “metallo giallo” che “non perde mai di valore”, il “bene rifugio” per antonomasia? I metalli preziosi Nel corso dei secoli, i metalli preziosi (oro, argento, palladio, platino) sono stati impiegati nella forme piu’ disparate, dalla gioielleria all’industria (l’oro viene persino impiegato nelle navicelle spaziali),...

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R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede?R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede? Nel presente video della trasmissione "articolotre" (a partire dal minuto 01 h, 30', 10'') http://www.articolotre.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-97909a48-0c57-41be-a4c4-1f3aadb33fbb.html ascoltiamo testimonianze sui rincari delle polizza r.c. auto, sulle difficoltà nell'assicurarsi a causa degli elevati prezzi o dell'ostruzionismo da parte di alcuni intermediari assicurativi...

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L’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativaL’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativa A seguito della liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni ci sono pervenute numerose richieste di informazioni  e consigli su come poter ottenere l'attestazione dello stato di rischio dalla citata compagnia. Facciamo una breve premessa facendo riferimento alla normativa generale ovvero al codice delle assicurazioni private ed al regolamento n. 4 Isvap...

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Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte] Il colpo di frusta è un argomento molto dibattuto, dedicheremo diversi articoli per approfondire questa tematica. Avevamo già pubblicato un articolo per discutere sulla veridicità del colpo di frusta ( Colpo di frusta o un trucco ormai conosciuto per guadagnare qualcosa? ). Questa domanda sarà passata per la testa di quasi tutti i danneggiati che in un incidente stradale...

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Sanzioni per gli intermediari assicurativiSanzioni per gli intermediari assicurativi Esistono più figure che operano nel settore assicurativo, quotidianamente incontriamo persone che lavorano nell'ambito quali agenti e collaboratori, broker, dipendenti di banche o posta, promotori finanziari e dipendenti delle compagnie assicurative, che propongono la stipulazione di un contratto assicurativo. La regolamentazione del settore è vasta e complessa. Oltre le...

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Polizze vita – aspetti generali

Categoria : Polizze Vita

L’assicurazione sulla vita è un contratto (chiamato “polizza” dal latino: promessa) con il quale una parte contrattuale (il contraente) versa una o più somme di denaro (chiamato “premio”), ed un’ altra parte (l’impresa assicuratrice) si impegna a pagare uno o più capitali al verificarsi di un evento che riguarda la vita umana o il decesso dell’assicurato ad una persona chiamata beneficiario (scelta dal contraente).

Il contratto si perfeziona quando la compagnia assicurativa invia al contraente la comunicazione di accettazione della proposta sottoscritta, o se questa non è prevista, la polizza sottoscritta. Il contratto però produce gli effetti (efficacia del contratto) dal momento in cui il contraente paga il premio o la prima rata (se sono previste più rate). Pertanto finché l’impresa non ha accettato la proposta il cliente può revocarla, ed in questo caso l’impresa è tenuta entro 30 giorni dalla revoca a restituire il premio intero.

Mentre se il contratto si è già perfezionato il cliente ha comunque 30 giorni di tempo per recedere, attraverso una manifestazione di volontà di recedere per iscritto inviata all’impresa assicurativa. Come per il caso della revoca l’impresa ha l’obbligo di restituire il premio entro 30 giorni di tempo, al netto di eventuali spese previste e dell’eventuale rateo per il periodo in cui il contratto copre il rischio.

I soggetti di una polizza vita, oltre all’impresa assicuratrice sono:

  • contraente, colui che sottoscrive il contratto e paga il “premio”;
  • assicurato, colui su cui si riconduce il verificarsi dell’evento oggetto della polizza (vita o decesso), l’assicurato può anche coincidere con il contraente;
  • beneficiario, colui a cui viene pagato il capitale o la rendita dall’impresa assicurativa, e designato dal contraente.

Il premio è la somma che versa il contraente, può essere versato in un’unica soluzione (premio unico) o in più “rate” costanti o variabili per la durata contrattuale (premio annuo). Il premio, in caso di una polizza vita, non corrisponde necessariamente con le somme investite sia per i costi impliciti (vedi i costi), sia perché potrebbe includere delle garanzie complementari (ad esempio una parte del premio è versata per la copertura del caso morte). Attraverso una cessione del contratto si trasferiscono i diritti e gli oneri (quindi anche il pagamento del premio) del contratto dal contraente ad un altro soggetto.

I costi di una polizza sono tipicamente di due tipi, e devono essere indicati nella nota informativa, espressi in termini percentuali e/o in valore assoluto:

  • Costi di gestione, ovvero i costi per la gestione del contratto (spese amministrative della compagnia assicurativa);
  • (Costi di remunerazione degli intermediari assicurativi (di agenti, broker, banche, poste, soc. credito al consumo), suddivise in spese di acquisizione del contratto intermediato e spese di incasso dei premi (per i premi annui) per il servizio di incasso delle rate successive al primo anno;

Ulteriori costi sono previsti generalmente sul riscatto anticipato rispetto alla scadenza contrattuale, e sul rendimento della gestione separata in cui l’impresa trattiene una percentuale. Anche questi devono essere espressi nella nota informativa.

Prestazione è il diritto del beneficiario ad ottenere il capitale o la rendita  pattuita in contratto se si verifica l’evento alla scadenza del contratto (assicurato in vita)  o in un qualsiasi momento prima della scadenza (decesso dell’assicurato).  

Tale diritto ad ottenere la prestazione ha un termine di prescrizione di due anni che decorre dalla data di scadenza della polizza o dal momento in cui si verifica l’evento (ad esempio dal momento del decesso dell’assicurato). Oltre i due anni si perde il diritto. Nel corso dei due anni la prescrizione viene interrotta se i beneficiari inviano all’impresa assicurativa richiesta del pagamento.

Tuttavia è possibile ottenere prima della scadenza del contratto una parte delle somme versate (premi), attraverso il riscatto che consiste nella volontà del contraente di interrompere il rapporto contrattuale anticipatamente. In tal caso il contraente dovrà chiedere all’impresa assicuratrice la quantificazione delle somme da riscattare (secondo i criteri e le modalità stabilite in contratto), queste sono in linea di massima inferiori ai premi versati sino a quel momento; dopo la richiesta di riscatto generalmente viene richiesto di consegnare la documentazione contrattuale ed entro i 30 giorni successivi l’impresa assicuratrice deve liquidare la somma di denaro.  

Il diritto di riscatto è però esercitabile solo per le polizze a vita intera o per le miste in cui l’esborso del denaro per la compagnia assicuratrice è un evento certo, ed in genere dopo aver pagato almeno un numero minimo di annualità (ad esempio almeno 3 anni per le polizze a premio annuo o 1 anno per le polizze a premio unico). E’ opportuno leggere le condizioni per esercitare il riscatto leggendo la nota informativa e le condizioni contrattuali.

Nel caso in cui la polizza assicurativa prevede il versamento di premi annui (cioè in più rate) è possibile sospendere definitivamente il pagamento a partire da una certa data se sono state pagate almeno un numero minimo di annualità (in genere 3) cosi come stabilito nelle condizioni contrattuali. Tale facoltà chiamata riduzione non comporta l’estinzione del contratto, e pertanto alla scadenza il contraente/beneficiario otterrà la prestazione in proporzione a quanto è stato versato. Successivamente alla sospensione è possibile la riattivazione della polizza, continuando a versare i premi, trascorsi 30 giorni dalla sospensione ed entro i 6 mesi  successivi, oltre tale data sarà consentito su esplicita accettazione dell’impresa.

Infine se previsto dal contratto si può chiedere un prestito all’impresa assicurativa come anticipazione del capitale maturato al momento della richiesta stessa, per un importo che non può essere superiore al valore del riscatto e con un tasso d’interesse stabilito dall’impresa assicurativa.

Queste condizioni riguardano tutti i contratti del ramo vita, e disciplinano pertanto genericamente ogni contratto. Nei prossimi articoli vedremo per ogni tipologia di polizza vita gli aspetti specifici.

  1. POLIZZE VITA, quali aspetti considerare prima di sottoscriverle?
  2. Polizze vita – alcuni importanti aspetti legali
  3. Polizze vita: quali rischi sulla vita possono essere “coperti”
  4. Polizze vita abbinate ai prestiti
  5. POLIZZE MALATTIA, quali aspetti considerare prima di sottoscriverle?

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