Cari amici, era appena l’inizio delle ferie estive quando, nel nostro precedente appuntamento di luglio, gioivamo per l’introduzione dell’ art 52 del Regolamento n°35/2010; finalmente l’ Isvap aveva affrontato il problema del conflitto d’interessi che si crea nei confronti degli intermediari finanziari, quando, per proteggere il credito erogato, agiscono nella veste di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari, arrivando a percepire rilevanti provvigioni.
Tale norma poneva il divieto di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative congiuntamente a quella di intermediario del relativo contratto sia in forma individuale che collettiva.
Giusto il tempo di riporre in soffitta l’ombrellone e la sdraietta ed il TAR Lazio, con la sentenza 33032 del 27/10/2010 ha annullato l’articolo 52 del Reg. 35/10 restituendo di fatto alle Banche il potere di poter cumulare la triplice veste di intermediario, contraente, beneficiario di una polizza e restituendo così l’assicurato al ruolo di semplice obbligato a pagare il premio con la speranza – ultima Dea – di campare a lungo-
Strana vicenda: intanto per la insolita celerità con la quale un organo come il Tar Lazio, notoriamente assai ingolfato di ricorsi, si è pronunciato definitivamente nel giro di pochi mesi.
Il Collegio laziale è stato in effetti velocissimo nell’imputare all’Isvap la violazione dell’art 191 comma 4 del C.d ass.
In buona sostanza l’Isvap, pur avendo provveduto per ben due volte alla pubblicazione sul sito internet della bozza dell’atto poi trasfuso nel Reg 35/10, sarebbe colpevole di aver introdotto l’art 52 solo all’ultimo momento, in sede di adozione del regolamento, saltando così a piè pari l’intera fase di pubblica consultazione.
Strana vicenda: anche per l’insolita ingenuità con cui l’Isvap – di solito così scrupoloso nel suo procedere – ha gestito la situazione.
L’obbligo di consultazione preventiva si iscrive nel contesto dei vari doveri di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa con i quali si è inteso realizzare un contesto meno autoritativo e più partecipativo del relativo provvedere e che è stato una costante nell’evoluzione normativa del settore degli ultimi venti anni.
I principi sopra indicati non solo sono ormai da tempo ben canonizzati dall’art 191 del C.d Ass. ma trovano le loro radici ben lontano, sia nella legge 241/90 che nell’art 97 Cost.
Ciò che pare strano è come l’Istituto non ne abbia tenuto in debito conto proprio nel momento in cui è andato a toccare una fetta di mercato di quasi due miliardi di Euro di premi dei quali risulta che circa il 50% vengono retrocessi a favore della rete bancaria che colloca i prodotti; era scontato che quest’ultima, vedendosi sottrarre tale ben di Dio, non sarebbe certo rimasta a guardare.
Strana vicenda: certo il Tar Lazio non poteva ignorare quanto sopra ma, a mio avviso , ben avrebbe potuto considerare che l’Isvap aveva assunto da tempo diverse iniziative presso ABI e ANIA per ovviare al problema, promuovendo, indagini, incontri e consultazioni culminate con l’adozione di linee guida di autoregolamentazione che ben potevano rispondere ai fini partecipativi di cui sopra.
Invece il Tar Lazio, accogliendo un rilievo formale, ha di fatto preferito legittimare una prassi dal sapore vagamente giugulatorio che si abbatte quotidianamente sulle spalle dei consumatori e che consiste nel condizionare – di fatto forzosamente – la concessione dei mutui e dei finanziamenti di cui il cliente necessita, all’emissione di una polizza intermediata dalla banca e della quale essa ne è anche l’esclusiva beneficiaria.
Strana vicenda: il Tar Lazio non è sembrato interessarsi molto a come questa prassi imperversi in un importante quanto delicato segmento del mercato dei servizi finanziari ed assicurativi, e come essa dovrebbe essere invece un frutto proibito in quanto generata dalla gigantesca asimmetria economica, informativa e relazionale che caratterizza la posizione dell’intermediario (Banche e simili) rispetto a quella del cliente (singolo consumatore spesso in difficoltà economica) .
Al Tar Lazio non è sembrato neanche interessante che nella realtà, troppo spesso, si corra il rischio che la Banca intermediaria sia portata a far stipulare al cliente una polizza, talora assai onerosa, non tanto per la tutela del beni e delle persone che nella vita sono più cari all’assicurato, quanto per i vantaggi diretti ed indiretto che ne ricava la Banca stessa o altri soggetti operanti all’interno del sistema. (in proposito vedi Assiuris n°3 luglio 2010 pubblicato su www.finanzaediritto.it ).
Questi vantaggi si valorizzano anche in termini maggiori costi che risultano, nel caso in esame, spesso assai superiori rispetto ad analoghe coperture praticate da altri canali e che il consumatore, grazie a questa sentenza, continuerà a non poter adoperare.
Una giurisprudenza più costituzionalmente orientata, a mio avviso, avrebbe dovuto privilegiare maggiormente quelli che sono i fondamenti del nostro ordinamento che si basa su principi quali la tutela dei contraenti deboli quale strumento per realizzare la solidarietà economica e sociale sancita dall’art. 2 Cost, nonché la difesa della libera concorrenza e dei mercati garantita dall’art 41 Cost. specie in un contesto di reale democrazia economica e in piena simmetria con le disposizioni dell’Unione Europea.
Strana vicenda: ancor di più laddove si consideri che la attuale normativa delle polizze collettive, disegnata sia dal Reg 5/06 Isvap che dallo stesso Reg 35/10, incredibilmente, non sembra offrire ancora effettiva risposta al problema fondamentale di garantire la adeguatezza della polizza alla situazione personale, economica, assicurativa e finanziaria dell’assicurato.
Da ultimo osservo che nelle polizze collettive C.P.I – laddove la banca è beneficiaria – la posizione di debolezza degli interessi dell’assicurato si rende ancor più manifesta tutte le volte in cui la Compagnia – a seguito del sinistro – neghi più o meno pretestuosamente l’indennizzo, eccependo violazioni contrattuali talora non insormontabili (prendiamo un esempio tipico: l’esistenza di una piccola inesattezza nelle dichiarazioni sullo stato di salute dell’assicurato rese al momento della stipula di una polizza vita).
In questi casi l’assicurato rischia di aver pagato inutilmente migliaia e migliaia di Euro di premi e di non conseguire alcun vantaggio; infatti, nell’esempio, gli eredi potranno incontrare delle difficoltà nell’agire nei confronti della Compagnia inadempiente, essendo formalmente carenti di interesse ad agire in quanto, è solo la banca il beneficiario dell’indennizzo; analogamente accade anche quando il rischio coperto non sia rappresentato solo dalla premorienza dell’assicurato, ma anche dal suo licenziamento o dalla di lui grave infermità.
D’altra parte la banca ben di rado ha interesse a promuovere il contenzioso contro la Compagnia riottosa a pagare, sia perché questa ne è spesso la diretta mandante, sia perché di regola i suoi diritti sono già protetti dal sistema di garanzie reali o personali che quasi sempre è comunque richiesto a fronte della concessione del credito.
Infine osservo che non si vede quasi mai un rapporto fra la concessione di tali garanzie, ivi compresa l’emissione della polizza CPI, ed il tasso d’interesse praticato sul finanziamento che invece dovrebbe risentire positivamente del minor rischio a cui il creditore si espone per effetto della assicurazione C.P.I. a fronte del maggior costo a carico del cliente che paga il premio.
E’ sperabile che l’Isvap non demorda anche perché ebbe a tuonare a lungo nei confronti sia dell’ABI che dell’ANIA, avendole sollecitate più volte a prendere in esame il problema prima di decidersi ad emanare la disposizione in commento.
Forse Sant’ Appello potrà farci una grazia, ma non è sicuro che il Consiglio di Stato si muoverà con la stessa sollecitudine del Tar Lazio.
Pertanto suggerirei all’Isvap, se mi è consentito, di fare comunque buon viso a cattivo gioco e di emanare il prima possibile una analoga disposizione regolamentare, questa volta – magari – preceduta dalle debite formalità di legge.
Ma le banche hanno già fatto sapere che non molleranno un osso cosi succoso: nella male augurata ipotesi di nuova adozione del provvedimento si limiteranno, nel migliore dei casi, a rinunciare al vincolo sulle polizze, non certo alle provvigioni.
Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento del caso porgo a tutti Voi cordiali saluti.
Avv. Paolo de Angelis – Firenze –
Ho chiesto all’ UNICREDIT il recesso dall’ assicurazione cnp cpi legata al mutuo per conflitto di interessi e mi hanno risposto “in riferimento all’ art. 52 del reg. isvap n° 35/2010 in base a quanto ci è stato riferito lo stesso nè stato annullaton dal TAR del Lazion n. 33032/2010.”
Vorrei sapere se con le modifiche dell’ ISVAP del 25 febbraio 2011 all’ art. 35 si è fatto un passo avanti oppure ci dobbiamo tenere questa assicurazione onerosa( € 10.00000) e oltretutto inetta con franchigia di 60 giorni sull’ infortunio!!!!
Cordiali saluti.
Rosella Moretti
Ciao il PROVVEDIMENTO N. 2880 DEL 25 FEBBRAIO 2011 ha apportato modifiche all’articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, non all’art.52.
In ogni caso l’art. 52 è stato ripubblicato ed è in fase di in pubblica consultazione, ma come per il precedente atto vale per le polizze sottoscritte dall’entrata in vigore in poi…
Chi vuol leggere il DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 41/2010:
http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F31750/doc_cons_41_2010.pdf
Avevo già letto ,ma non avevo capito che ancora non era entrato in vigore ancora, comunque il mutuo con cpi è stato erogato i primi di gennaio 2011, quindi non ci rientro?
[…] http://www.assicuriamocibene.it/2010/12/06/regolamento-3510-isvap-e-polizze-c-p-i-una-strana-vicenda… If you enjoyed this article, please consider sharing it! […]