Polizze R.C. Auto falsePolizze R.C. Auto false Un'altra segnalazione dell' Isvap (autorità di controllo delle imprese di assicurazione) di polizze di assicurazione r.c. auto e di certificati e contrassegni falsi, di Compagnie Assicurative non autorizzate a vendere nel territorio italiano. Oggi segnaliamo le polizze false o i certificati e contrassegni falsi della "London & Edimburgh Insurance Co. Ltd". In fondo all’articolo...

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Obbligo di confronto delle tariffe R.C. AutoObbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto Al via le liberalizzazioni del Governo Monti, un intervento anche in ambito R.C.A.. Altra carta inutile da stampare e da firmare o un sistema efficace per risparmiare? Noi pensiamo la prima e vi spieghiamo seppur delusi, il perchè! Il nuovo decreto "liberalizzazioni" del Governo Monti, tra gli innumerevoli articoli ne ha previsto uno in ambito R.C.A. volto ad ottenere...

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Faro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativaFaro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa La compagnia assicurativa Faro assicurazioni già in una situazione critica ed in amministrazione straordinaria da diversi mesi, è stata posta da pochi giorni in liquidazione coatta amministrativa. Con il provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011, l'Isvap ha nominato commissario liquidatore l'Avv. Andrea Grosso, e nella stessa data il Ministro delle attività produttive ha posto...

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Risparmiare sulla polizza r.c. Auto - una breve guidaRisparmiare sulla polizza r.c. Auto - una breve guida Tanti utilissimi consigli troviamo nel web per risparmiare sulla polizza r.c. auto, quasi sempre si tratta di preventivatori, o di link pubblicitari,  ma funzionano veramente?! Ecco una nostra breve guida, che potrebbe far risparmiare tempo e denaro, sulla polizza r.c. Auto. Cominciamo con il primo passo e poniamoci la seguente domanda: "vogliamo assicurare solo l'r.c....

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Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Novit Assicurazioni S.p.A. posta in liquidazione coatta amministrativa Ancora una Compagnia di Assicurazioni è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami. La Compagnia è la Novit Assicurazioni S.p.A. nata il 31 Agosto 2007 dall'acquisizione di S.E.A.R. S.p.A. da Ala Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Sara) e conseguente cambio di denominazione...

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Investire in oroInvestire in oro Chi non ha mai sentito tessere le lodi del famoso “metallo giallo” che “non perde mai di valore”, il “bene rifugio” per antonomasia? I metalli preziosi Nel corso dei secoli, i metalli preziosi (oro, argento, palladio, platino) sono stati impiegati nella forme piu’ disparate, dalla gioielleria all’industria (l’oro viene persino impiegato nelle navicelle spaziali),...

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R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede?R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede? Nel presente video della trasmissione "articolotre" (a partire dal minuto 01 h, 30', 10'') http://www.articolotre.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-97909a48-0c57-41be-a4c4-1f3aadb33fbb.html ascoltiamo testimonianze sui rincari delle polizza r.c. auto, sulle difficoltà nell'assicurarsi a causa degli elevati prezzi o dell'ostruzionismo da parte di alcuni intermediari assicurativi...

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L’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativaL’attestato di rischio in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicurativa A seguito della liquidazione coatta amministrativa della Progress Assicurazioni ci sono pervenute numerose richieste di informazioni  e consigli su come poter ottenere l'attestazione dello stato di rischio dalla citata compagnia. Facciamo una breve premessa facendo riferimento alla normativa generale ovvero al codice delle assicurazioni private ed al regolamento n. 4 Isvap...

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Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte] Il colpo di frusta è un argomento molto dibattuto, dedicheremo diversi articoli per approfondire questa tematica. Avevamo già pubblicato un articolo per discutere sulla veridicità del colpo di frusta ( Colpo di frusta o un trucco ormai conosciuto per guadagnare qualcosa? ). Questa domanda sarà passata per la testa di quasi tutti i danneggiati che in un incidente stradale...

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Sanzioni per gli intermediari assicurativiSanzioni per gli intermediari assicurativi Esistono più figure che operano nel settore assicurativo, quotidianamente incontriamo persone che lavorano nell'ambito quali agenti e collaboratori, broker, dipendenti di banche o posta, promotori finanziari e dipendenti delle compagnie assicurative, che propongono la stipulazione di un contratto assicurativo. La regolamentazione del settore è vasta e complessa. Oltre le...

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Obbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto

Categoria : In Evidenza, R.C. Auto e Moto, Risparmiare sull'R.C. Auto

Al via le liberalizzazioni del Governo Monti, un intervento anche in ambito R.C.A..

Altra carta inutile da stampare e da firmare o un sistema efficace per risparmiare? Noi pensiamo la prima e vi spieghiamo seppur delusi, il perchè!

Il nuovo decreto “liberalizzazioni” del Governo Monti, tra gli innumerevoli articoli ne ha previsto uno in ambito R.C.A. volto ad ottenere una maggiore trasparenza (dubitiamo!) nel ramo assicurativo più discusso nel Bel Paese.

In occasione della stipula del contratto R.C.A. l’intermediario deve consegnare al contraente, già dal 2006 secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e dai Regolamenti Isvap (n. 5 e n. 35), il contratto e tutta l’ informativa pre-contrattuale (l’ informativa privacy, gli allegati 7A e 7B, il fascicolo informativo contenente la nota informativa, il glossario, e le condizioni di assicurazione).

Con il nuovo decreto “liberalizzazioni” dal 2012 deve esser consegnato un ulteriore documento: il confronto delle tariffe R.C.A., fatto tra il prodotto di una compagnia assicurativa offerto dall’ intermediario (agente, broker, banca, posta, sub agente) e quello di almeno altre due compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Dal punto di vista operativo l’intermediario non necessariamente deve avere almeno tre accordi distributivi, in quanto il confronto che deve effettuare può ricavarlo semplicemente utilizzando il sito internet di ogni compagnia assicurativa, infatti il Regolamento Isvap n. 23, dal 23 maggio 2008, obbliga le imprese assicurative ad inserire nel proprio sito internet un Preventivatore R.C.A..

Unico vincolo per l’intermediario è che la comparazione deve esser fatta con imprese non appartenenti al medesimo gruppo, facilmente individuabili nel sito internet dell’Isvap nel link dei gruppi assicurativi, ed inoltre poichè non tutte le imprese assicurative esercitano il ramo R.C.A., è possibile trovare l’ elenco delle imprese assicurative che esercitano il ramo 10, suddiviso tra quelle italiane e quelle straniere.

Attenzione però che il confronto dai siti internet può esser fatto solo sulla polizza assicurativa obbligatoria per legge, cioè sulla R.C.A. e non sulle garanzie accessorie che normalmente vengono aggiunte in una polizza R.C.A. (incendio e furto, atti vandalici, etc).

Non volendo dimenticare che il guadagno dell’intermediario proviene dalla provvigione data dalla compagnia assicurativa  e che quindi l’intermediario guadagna solo se vende il prodotto assicurativo della compagnia con cui ha un accordo distributivo, anche il più onesto degli intermediari effettuerà il confronto con altre compagnie assicurative che al momento del confronto “inspiegabilmente” hanno una tariffa maggiore, in tal modo vi potranno mai offrire un prodotto più sconveniente

Senza poi dimenticare che l’informazione aggiuntiva che verrà data dal 2012 era già disponibile dal “TuoPreventivatore Isvap” che per di più fornisce la comparazione con TUTTE le imprese assicurative!!!

Il nostro consiglio è di iniziare a far confronti in autonomia a partire dall’arrivo dell’attestazione dello stato di rischio (30 gg prima della scadenza) utilizzando i preventivatori on-line r.c.a., ed entro i 15 gg antecedenti la scadenza del contratto per poter eventualmente disdire il contratto in scadenza, per trovare la tariffa migliore.

A nostro avviso il nuovo obbligo informativo si trasformerà in un inutile spreco di carta, un maggior costo di toner o cartuccia della stampante per la creazione dei preventivi e un foglio in più da far firmare al contraente per dimostrare l’avvenuta consegna del confronto delle tariffe.

Questo inutile documento potrà però produrre sanzioni, oltretutto non proporzionate al costo intrinseco di un foglio di carta e del toner, infatti la sanzione prevista in caso di omissione e consegna del documento di confronto delle tariffe sarà compresa tra 50.000 € e 100.000, applicata sia alla compagnia assicurativa che all’intermediario!!!

Gli effetti di questo decreto saranno:

  • per il cliente un foglio in più da firmare;
  • per gli intermediari un maggior lavoro in termini di tempo ed un maggior costo di produzione di carta stampata del documento di confronto e del foglio che evidenzia l’avvenuta consegna al cliente, anche se potranno star tranquilli di non perder il cliente, basta solo attrezzarsi “furbescamente”;
  • per la compagnia assicurativa un maggior lavoro  in termini di creazione di una nuova procedura per far adeguare l’intermediario all’informativa su descritta ed un maggior costo di presidio dell’intermediario per verificare che rispetti la norma, onde evitare le sanzioni su descritte;
  • per l’Isvap una possibilità in più di sanzionare.

Riportiamo  l’ Art. 34 – Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto del decreto “liberalizzazioni” per completezza dell’articolo.

  1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
  2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
  3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
  1. Risparmiare sulla polizza r.c. Auto – una breve guida
  2. Assicurazioni Auto: Confrontare Sempre Prima di Scegliere
  3. Come le Compagnie “costruiscono” le tariffe? Perchè aumentano?
  4. R.C. Auto rincari al sud, preventivi non rilasciati, sconti spariti! Cosa succede?

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