Polizze RCA false in commercio: segnalate altre impresePolizze RCA false in commercio: segnalate altre imprese Altre segnalazioni dell' Ivass (autorità di controllo delle imprese di assicurazione) di polizze di assicurazione RCA e di certificati e contrassegni falsi, vendute con il marchio di Compagnie Assicurative non autorizzate a vendere nel territorio italiano, o con nomi simili ad imprese regolarmente autorizzate. Il numero delle imprese illegali è superiore a 100, ormai supera...

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L'importanza di avere un consulente on lineL'importanza di avere un consulente on line Tra l’accettare l’importo offerto dalla compagnia in seguito ad un sinistro e l’iniziare una vertenza legale con l’impresa assicuratrice per tutelare i propri interessi vi è un notevole dispendio di tempo, di energie ma soprattutto di denaro, somma che a volte può essere addirittura superiore al risarcimento. Nel mezzo non c’è nulla. In caso di sinistro, sia esso in...

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La libreria scelta da AssicuriamociBeneLa libreria scelta da AssicuriamociBene Sempre più servizi utili per gli utenti del Blog.... una libreria di AssicuriamociBene con i libri di assicurazioni più interessanti ed a prezzi scontati!!! Grazie al servizio di Amazon.it, abbiamo selezionato molti libri interessanti, tra oltre 1000 titoli, per approfondire il vasto Mondo delle assicurazioni, disponibili in tre formati (rilegato, brossura ed eBook Kindle). Nella...

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Risarcimento della svalutazione tecnico commerciale dell'AutoRisarcimento della svalutazione tecnico commerciale dell'Auto In seguito ad un incidente stradale il danneggiato richiede esclusivamente l’indennizzo dei danni visibili, senza considerare che il veicolo di sua proprietà ha subito una svalutazione tecnico commerciale. Cosa è, ma soprattutto quando richiederla alla compagnia assicurativa? La riparazione della carrozzeria di un qualunque veicolo, in seguito ad un incidente stradale,...

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Decennale Postuma sugli immobiliDecennale Postuma sugli immobili Rimanendo sul tracciato delle garanzie imposte ex lege nel segmento delle costruzioni immobiliari, un altro pilastro della legge 210 del 2004 è costituito dalla garanzia comunemente definita “postuma decennale”. Questa imposizione legislativa trae a sua volta origine dall’art. 1669 del Codice Civile, che prescrive che il costruttore è responsabile nei confronti dell’acquirente...

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Fideiussione anticipi immobiliariFideiussione anticipi immobiliari Il settore immobiliare è tradizionalmente molto vicino al segmento assicurativo di fidejussioni e cauzioni. Diverse normative nel corso degli ultimi decenni hanno regolamentato obblighi di legge, con destinatari diversi a seconda del caso. Focalizzando l’attenzione sulle garanzie di pagamento, una delle più spinose in questo periodo particolare di mercato ha la sua fonte nella...

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Donna incinta tamponata? Niente risarcimentoDonna incinta tamponata? Niente risarcimento Vorrei poter dire che il titolo è un'esagerazione, ma non lo è affatto. Con le nuove norme sulle lesioni di lieve entità è infatti necessario che l'invalidità permanente risulti da “accertamento clinico strumentale obiettivo”. Ebbene, quale donna incinta si sottoporrebbe a esami radiografici per evidenziare le lesioni subite, se non perché assolutamente necessarie alla...

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Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte] Il colpo di frusta è un argomento molto dibattuto, dedicheremo diversi articoli per approfondire questa tematica. Avevamo già pubblicato un articolo per discutere sulla veridicità del colpo di frusta ( Colpo di frusta o un trucco ormai conosciuto per guadagnare qualcosa? ). Questa domanda sarà passata per la testa di quasi tutti i danneggiati che in un incidente stradale...

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Sanzioni per gli intermediari assicurativiSanzioni per gli intermediari assicurativi Esistono più figure che operano nel settore assicurativo, quotidianamente incontriamo persone che lavorano nell'ambito, agenti e collaboratori, broker, dipendenti di banche o Poste, promotori finanziari e dipendenti delle compagnie assicurative, e che propongono un contratto assicurativo. La regolamentazione del settore è vasta e complessa, oltre le regole che disciplinano...

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Obbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto

Categoria : Polizze R.C.A., Risparmiare sull'R.C. Auto

Al via le liberalizzazioni del Governo Monti, un intervento anche in ambito R.C.A..

Altra carta inutile da stampare e da firmare o un sistema efficace per risparmiare? Noi pensiamo la prima e vi spieghiamo seppur delusi, il perchè!

Il nuovo decreto “liberalizzazioni” del Governo Monti, tra gli innumerevoli articoli ne ha previsto uno in ambito R.C.A. volto ad ottenere una maggiore trasparenza (dubitiamo!) nel ramo assicurativo più discusso nel Bel Paese.

In occasione della stipula del contratto R.C.A. l’intermediario deve consegnare al contraente, già dal 2006 secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e dai Regolamenti Isvap (n. 5 e n. 35), il contratto e tutta l’ informativa pre-contrattuale (l’ informativa privacy, gli allegati 7A e 7B, il fascicolo informativo contenente la nota informativa, il glossario, e le condizioni di assicurazione).

Con il nuovo decreto “liberalizzazioni” dal 2012 deve esser consegnato un ulteriore documento: il confronto delle tariffe R.C.A., fatto tra il prodotto di una compagnia assicurativa offerto dall’ intermediario (agente, broker, banca, posta, sub agente) e quello di almeno altre due compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Dal punto di vista operativo l’intermediario non necessariamente deve avere almeno tre accordi distributivi, in quanto il confronto che deve effettuare può ricavarlo semplicemente utilizzando il sito internet di ogni compagnia assicurativa, infatti il Regolamento Isvap n. 23, dal 23 maggio 2008, obbliga le imprese assicurative ad inserire nel proprio sito internet un Preventivatore R.C.A..

Unico vincolo per l’intermediario è che la comparazione deve esser fatta con imprese non appartenenti al medesimo gruppo, facilmente individuabili nel sito internet dell’Isvap nel link dei gruppi assicurativi, ed inoltre poichè non tutte le imprese assicurative esercitano il ramo R.C.A., è possibile trovare l’ elenco delle imprese assicurative che esercitano il ramo 10, suddiviso tra quelle italiane e quelle straniere.

Attenzione però che il confronto dai siti internet può esser fatto solo sulla polizza assicurativa obbligatoria per legge, cioè sulla R.C.A. e non sulle garanzie accessorie che normalmente vengono aggiunte in una polizza R.C.A. (incendio e furto, atti vandalici, etc).

Non volendo dimenticare che il guadagno dell’intermediario proviene dalla provvigione data dalla compagnia assicurativa  e che quindi l’intermediario guadagna solo se vende il prodotto assicurativo della compagnia con cui ha un accordo distributivo, anche il più onesto degli intermediari effettuerà il confronto con altre compagnie assicurative che al momento del confronto “inspiegabilmente” hanno una tariffa maggiore, in tal modo vi potranno mai offrire un prodotto più sconveniente

Senza poi dimenticare che l’informazione aggiuntiva che verrà data dal 2012 era già disponibile dal “TuoPreventivatore Isvap” che per di più fornisce la comparazione con TUTTE le imprese assicurative!!!

Il nostro consiglio è di iniziare a far confronti in autonomia a partire dall’arrivo dell’attestazione dello stato di rischio (30 gg prima della scadenza) utilizzando i preventivatori on-line r.c.a., ed entro i 15 gg antecedenti la scadenza del contratto per poter eventualmente disdire il contratto in scadenza, per trovare la tariffa migliore.

A nostro avviso il nuovo obbligo informativo si trasformerà in un inutile spreco di carta, un maggior costo di toner o cartuccia della stampante per la creazione dei preventivi e un foglio in più da far firmare al contraente per dimostrare l’avvenuta consegna del confronto delle tariffe.

Questo inutile documento potrà però produrre sanzioni, oltretutto non proporzionate al costo intrinseco di un foglio di carta e del toner, infatti la sanzione prevista in caso di omissione e consegna del documento di confronto delle tariffe sarà compresa tra 50.000 € e 100.000, applicata sia alla compagnia assicurativa che all’intermediario!!!

Gli effetti di questo decreto saranno:

  • per il cliente un foglio in più da firmare;
  • per gli intermediari un maggior lavoro in termini di tempo ed un maggior costo di produzione di carta stampata del documento di confronto e del foglio che evidenzia l’avvenuta consegna al cliente, anche se potranno star tranquilli di non perder il cliente, basta solo attrezzarsi “furbescamente”;
  • per la compagnia assicurativa un maggior lavoro  in termini di creazione di una nuova procedura per far adeguare l’intermediario all’informativa su descritta ed un maggior costo di presidio dell’intermediario per verificare che rispetti la norma, onde evitare le sanzioni su descritte;
  • per l’Isvap una possibilità in più di sanzionare.

Riportiamo  l’ Art. 34 – Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto del decreto “liberalizzazioni” per completezza dell’articolo.

  1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
  2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
  3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

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