Il “decreto liberalizzazioni” contiene molte norme che agitano diverse categorie professionali, dunque è giocoforza, con il fragore delle proteste, che alcune norme incisive vengano trascurate, e passino in sordina.
Una di queste norme riguarda la riduzione del risarcimento in denaro del 30% se la Compagnia Assicurativa offre la riparazione in forma specifica (cioè presso una carrozzeria convenzionata) con la garanzia di almeno due anni, e il danneggiato preferisce il denaro.
L’art. 29 del decreto, rubricato come “Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica” contiene infatti la seguente disposizione:
In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.
Si tratta di una spinta volta a rafforzare il c.d. risarcimento in forma specifica, che nell’ambito della R.C. Auto significa sostanzialmente che la compagnia che risarcisce impone di far riparare la macchina presso una carrozzeria convenzionata, anticipandone le spese.
In particolare, come si evince dal tenore letterale della norma, se la compagnia offre la riparazione dell’auto con garanzia sui pezzi di ricambio, il danneggiato è obbligato ad accettare, a pena di perdere il 30% del risarcimento in denaro.
La domanda sarà: cosa scegli? Ti ripariamo noi l’auto, oppure ti diamo il denaro che serve, ma tratteniamo il 30%?
E’ da tempo frequente l’inserimento di clausole contrattuali che impongono al danneggiato di portare il proprio veicolo presso la carrozzeria convenzionata. Questo perché tale pratica permette alle compagnie di raggiungere due scopi: risparmiare sui risarcimenti utilizzando economie di scala (tanto lavoro per il carrozziere = costi bassi); impedire speculazioni da parte di danneggiati e carrozzieri.
Quel che purtroppo però si è realizzato fin’ora nelle pratiche di incentivazione del risarcimento in forma specifica, è un tentativo di imposizione di lavoro sottocosto ai carrozzieri convenzionati, con conseguente frequentissimi malintesi tra i vari attori della procedura risarcitoria: liquidatore, perito, carrozziere e danneggiato.
Questa sinergia mancata si traduce sovente in ritardi e incomprensioni tra il danneggiato e gli altri tre, che dovrebbero essere tutti dalla stessa parte (che peraltro non è quella del danneggiato), ma nei fatti poi non lo sono.
E’ inutile dire che quando un danneggiato acconsente a far riparare l’auto nella carrozzeria convenzionata, a fronte dell’indiscutibile vantaggio di non dover anticipare soldi (a patto che non ci siano incomprensioni sulla responsabilità, che invece spesso ci sono), cede il controllo sulle riparazioni, non essendo più lui “quello che paga”, ma l’assicurazione, che ha un interesse al contenimento dei costi che confligge con il diritto alla riparazione a regola d’arte.
A conti fatti, è lecito chiedersi se questa norma funzionerà. E ciò anche sul piano pratico. Per esempio, che caratteristiche dovrà avere “l’offerta” delle riparazioni? Basterà una comunicazione? E questa avrà valore vincolante? Che succederà se la compagnia si accorgerà in seguito all’offerta, che non deve pagare l’intero danno perché c’è un concorso di colpa? E se si scopre dopo che la riparazione è antieconomica?
Io temo ci sia da aspettarsi un aumento del contenzioso, dovuto agli inevitabili malintesi che continueranno a prodursi tra i soggetti che operano nel risarcimento. I periti, i carrozzieri e i liquidatori, che persino a metterli (ingiustamente) tutti dalla stessa parte, continueranno a litigare a scapito dei danneggiati.
Avv. Antonio Benevento – www.studiolegalebenevento.it
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