
Tutti hanno esperienza, diretta o indiretta, dei danni da circolazione stradale, e delle procedure risarcitorie previste in base alle norme del codice civile e del codice delle assicurazioni private.
Tuttavia non tutti sanno che non sempre gli incidenti stradali ai quali si applicano dette procedure sono causati da veicoli in movimento.
Con il tempo infatti, la giurisprudenza ha ricondotto nella categoria dei danni da circolazione stradale anche ipotesi in cui il movimento manca, ritenendo che anche un’auto in sosta può causare e subire danni ricollegabili alla fase statica (sosta) della circolazione.
E’ il caso dell’incendio della propria auto, che può diventare un danno “Rc Auto” quando le fiamme si propaghino da un veicolo attiguo.
Infatti l’incendio per cortocircuito o per altre cause sconosciute di un’auto che bruciando danneggia la nostra auto è considerata da costante giurisprudenza come un danno da circolazione e dunque ci dà diritto alla possibilità di richiedere il danno non solo al proprietario del veicolo che ha preso fuoco per primo, ma anche all’assicurazione di quello.
Si tratta di un notevole vantaggio, sia perché le norme sull’assicurazione obbligatoria comportano una serie di vincoli, soprattutto in termini di rapidità del risarcimento, a carico dell’assicurazione che dovrà risarcire il danno, sia perché in questo modo si supera il problema dell’eventuale mancanza della garanzia per furto e incendio, che essendo un elemento accidentale e dunque eventuale del contratto di assicurazione del veicolo, può anche essere assente.
Tuttavia è bene precisare che non tutti i casi di incendio derivato da altro veicolo al nostro sono coperti dalla Rc Auto. Se infatti il primo rogo risulta, in base agli accertamenti delle autorità, di origine dolosa, allora la causa dei danni non può più essere ricondotta alla circolazione stradale, bensì si deve ricondurre evidentemente all’atto illecito di qualcuno.
La dolosità dell’incendio dell’auto che ha comportato i danni al nostro veicolo esonera il proprietario di quell’auto dalla responsabilità e, con lui, viene esonerata anche la sua assicurazione.
Nel caso quindi che vi sia un verbale dei vigili del fuoco o di altra autorità che indica come doloso l’incendio iniziale, al danneggiato “secondario” non rimane altro che prendere in mano la propria polizza di assicurazione e controllare di aver assicurato il caso incendio, e con quali limiti ed esclusioni.
Talune polizze infatti escludono espressamente il caso di danni provocati da incendio doloso, facendolo rientrare negli atti vandalici, i quali devono essere coperti da apposita garanzia.
In questo fortunato caso sarà utile anche informarsi con il proprietario dell’auto cui ignoti avrebbero dato fuoco per conoscere quali garanzie siano presenti sulla sua polizza.
Esiste infatti una garanzia detta “ricorso terzi da incendio” che tutela l’assicurato verso le richieste di danno da parte di eventuali danneggiati. Anche in questo caso però, bisognerà esaminare bene l’oggetto della garanzia, per verificare se il dolo escluda la sua operatività
In conclusione, se pure l’interpretazione della giurisprudenza ha esteso l’operatività della Rc Auto anche ai casi di incendio derivato dalle fiamme di un altro veicolo, il limite della non dolosità espone i danneggiati a rischi di mancato recupero del danno, che può essere evitato solo dall’inserimento in polizza di garanzie estensive della Rc Auto, che coprano anche l’ipotesi dell’incendio doloso.








![Quanto vale il mio colpo di frusta? [prima parte]](http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2010/02/colpodifrusta1-300x300.jpg)





