A seguito del ciclo di incontri tenutosi tra IVASS e il mercato (imprese assicurative, principali
associazioni di categoria dei distributori di prodotti assicurativi, l’associazione dei
consumatori Altroconsumo) nel periodo compreso tra luglio e novembre 2021, nelle more di
una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa (e
in particolare del Regolamento IVASS n. 40/2018), si pubblica un ulteriore set di chiarimenti
in risposta ad alcune delle osservazioni formulate.
- In caso di attività di intermediazione svolta parzialmente con mezzi di
comunicazione a distanza, l’intermediario è obbligato a registrare le
conversazioni telefoniche ai sensi dell’articolo 83 del Regolamento n. 40/2018?
Anche considerato il permanere della situazione emergenziale, l’istituto ha avviato una
riflessione più ampia sulla disciplina delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni
elettroniche valutando eventuali futuri interventi regolamentari che saranno, in coerenza
con le disposizioni di cui al regolamento n. 3/2013, oggetto di pubblica consultazione.
Nelle more di una eventuale revisione regolamentare, resta fermo che l’obbligo di
registrazione previsto dall’articolo 83 del regolamento n. 40/2018 sussiste
esclusivamente nelle ipotesi in cui la distribuzione di polizze sia organizzata per essere
effettuata integralmente con mezzi di comunicazione a distanza, e non nei casi in cui,
per la concreta organizzazione dell’intermediario, fasi del processo di promozione e
collocamento avvengono in via ordinaria in presenza.
Sono confermati anche gli obblighi di registrazione previsti per la distribuzione di prodotti
assicurativi di investimento (Insurance Based Investment Product, IBIPs), anche nei
confronti dei potenziali clienti. - Nei casi in cui il contratto non sia concluso, da quando decorre il termine iniziale
per determinare la durata del periodo di conservazione delle registrazioni
telefoniche e delle comunicazioni elettroniche ai sensi degli articoli 83, comma 2-
bis, e 67 del Regolamento 40/2018?
In caso di mancata conclusione del contratto, il dies a quo per calcolare l’arco temporale
della conservazione delle registrazioni e delle comunicazioni decorre dalla data
dell’ultima registrazione o comunicazione elettronica. - L’articolo 46, comma 1, lett. a), del Regolamento n. 40/2018 richiede alle imprese
di dotarsi di politiche e procedure interne al fine di garantire il rispetto dei requisiti
professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l’esercizio
dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive.
Con particolare riferimento agli intermediari iscritti alla sezione B del RUI, si
chiede come deve essere applicata tale norma, tenuto conto che i mediatori di
assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, hanno relazioni
d’affari con una molteplicità di imprese le quali possono adottare politiche e
procedure diversificate fra di esse.
Le azioni di monitoraggio svolte dalle imprese ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del
Regolamento n. 40/2018 ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e
procedure adottate e le relative risultanze devono tenere in debita considerazione la
differente natura delle relazioni che le reti distributive instaurano con le imprese stesse.
Si consideri a tale proposito che il broker agisce “su incarico del cliente e senza poteri
di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione” (cfr. art. 109, co. 2,
lett. b), CAP).
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Pertanto, l’art. 46, commi 1 e 4, non legittima le imprese ad introdurre procedure
pervasive (quali, ad esempio, interventi di tipo ispettivo) e incoerenti con la posizione di
indipendenza ed autonomia della categoria dei broker. Il controllo dei requisiti di
professionalità e onorabilità previsti da tale norma, pertanto, può essere basato sulla
diretta assunzione di responsabilità da parte dei broker mediante il rilascio alle imprese
di dichiarazioni autocertificate coerenti con la disciplina di cui al DPR n. 445 del 2000 e
in linea con standard di best practice diffuse sul mercato. - Con riferimento all’obbligo di redazione della relazione sul controllo della
distribuzione previsto dall’articolo 46 del Regolamento IVASS n. 40/2018, sono
confermate per l’esercizio 2021 le modalità già adottate con riferimento al
precedente esercizio 2020 e chiarite dall’Istituto in una apposita FAQ?
La relazione sul controllo della distribuzione riferita all’esercizio 2021 è redatta dalla
funzione di verifica di conformità delle norme delle imprese in base a quanto previsto
dall’articolo 46 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Nelle more dell’emanazione del nuovo provvedimento previsto dall’articolo 46, comma
5, del Regolamento IVASS n. 40/2018, continua altresì ad applicarsi il Provvedimento
n. 2743 del 27 ottobre 2009, come previsto dall’articolo 104, comma 4, del Regolamento
IVASS n. 40/2018. Si richiede l’invio della relazione entro sessanta giorni dalla fine
dell’anno solare. - La documentazione precontrattuale prevista dal Regolamento n. 41/2018 può
essere consegnata anche con modalità digitale?
La documentazione precontrattuale prevista dal Regolamento n. 41/2018 può essere
consegnata con modalità digitale in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del
regolamento stesso che, conformemente all’art. 56 del Regolamento n. 40/2018,
prescrive che gli obblighi di consegna della documentazione precontrattuale siano
adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, ossia su supporto
cartaceo o, previo consenso del contraente, su altro supporto durevole.
Il contraente può effettuare la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo
a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la medesima impresa, fermo restando
la possibilità di modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalità dell’informativa
(cfr. art. 4 del reg. 41/2018 e art. 61, del reg. 40/2018). Il distributore conserva traccia
della scelta effettuata dal contraente e informa il contraente della possibilità di modificare
in ogni momento la scelta effettuata. - Quali fattispecie sono considerate “casi di maggiore gravità” in presenza dei
quali l’impresa può adottare la misura dell’interruzione del rapporto con
l’intermediario ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. f), del Regolamento n. 45/2020?
I “casi di maggiore gravità” di cui all’articolo 9, comma 3, lett. f), del Regolamento n.
45/2020 devono essere tali da giustificare la misura dell’interruzione del rapporto con
l’intermediario. A titolo meramente esemplificativo, possono costituire fattispecie
suscettibili di integrare tali “casi di maggiore gravità” le reiterate violazioni dell’articolo
11, commi 4 o 5 del Regolamento n. 45/2020 da parte dell’intermediario e, più in
generale, la reiterata violazione degli obblighi di comportamento in capo agli
intermediari, previsti dal Regolamento n. 45/2020. - Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del Regolamento n. 45/2020, gli intermediari
che distribuiscono prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con
sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana adottano tutti i
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presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in
conformità al Reg. 45/2020, siano conformi alle norme europee ed italiane e
rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di
riferimento effettivo individuato. A quali norme italiane fa riferimento la
disposizione?
Le norme italiane di cui all’articolo 11, comma 6 del Regolamento n. 45/2020 sono
quelle che si applicano agli intermediari esteri secondo quanto previsto dall’elenco di
norme di interesse generale pubblicato dall’Istituto, cui si rinvia. In linea con quanto ivi
contenuto, si precisa che il divieto di distribuzione ai clienti che rientrano nel mercato di
riferimento negativo di cui all’art. 11 del Regolamento IVASS n. 45/2020 è applicabile
se il produttore, abilitato ad operare in Italia, ha identificato gruppi di clienti le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo
individuato. - Gli intermediari sono tenuti a comunicare all’impresa il mercato di riferimento
effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo per ciascun prodotto
distribuito anche nel caso in cui, dall’esame della propria clientela, risulta che
tali mercati coincidono con quelli individuati dall’impresa?
Nell’ipotesi in cui il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo
effettivo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell’articolo 12, del Regolamento n.
45/2020 coincidano con quelli identificati dal produttore, gli intermediari possono
astenersi dall’effettuare la comunicazione di cui al comma 5 del medesimo articolo. In
ogni caso, l’intermediario dovrà prontamente informare l’impresa nel caso in cui, ad
esito delle valutazioni di cui all’articolo 12, il mercato di riferimento effettivo e il mercato
di riferimento effettivo negativo non dovessero più coincidere con quelli identificati
dall’impresa stessa. - È possibile eliminare le comunicazioni ad IVASS inerenti alle partecipazioni e agli
stretti legami previste dall’art. 109, comma 4-sexies CAP nel caso in cui essi non
risultino impeditivi all’esercizio dei poteri di vigilanza?
In assenza di una modifica della norma primaria (art. 109, co. 4-sexies, del CAP) non
è possibile procedere in via regolamentare a una eliminazione dell’obbligo di
comunicazione inerente alle partecipazioni e agli stretti legami nei casi in cui non sia
rilevato dall’intermediario un impedimento all’azione di vigilanza dell’IVASS. Ciò
premesso, si chiarisce che le fattispecie di “stretti legami” rilevanti ai fini della
comunicazione all’Autorità di vigilanza sono individuate dall’articolo 1, comma 1, lett.
iii) del CAP e si rinvia a tal proposito ai chiarimenti applicativi sulla trasmissione
all’IVASS delle informazioni relative agli stretti legami e alle partecipazioni rilevanti ai
sensi dell’articolo 109, co. 4-sexies, del CAP (v. Provvedimento IVASS n. 84/2019), già
pubblicati nel sito istituzionale dell’Istituto.