In tema di RC auto mi capita spesso di riscontrare vuoti di informazione nei danneggiati che chiedono la mia assistenza per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti in incidenti stradali.
Uno di questi “vuoti” riguarda la cosiddetta assicurazione per la “tutela legale”, connessa alla polizza RC auto.
In questo blog si è già parlato di Risarcimento Diretto, cos’è, quando si applica, attraverso un’utile FAQ.
Ora vorrei approfondire la questione degli interessi coinvolti nel mutamento del sistema RCAuto avvenuto con l’introduzione del Risarcimento Diretto, nel gennaio 2007.

E’ on-line il nuovo preventivatore di r.c. auto creato dall’organo di vigilanza delle imprese assicurative (Isvap). Anche se con notevole ritardo rispetto ai programmi.
Si tratta di un nuovo sistema, utile per ottenere il preventivo e risparmiare per una polizza r.c.a. di tutte le imprese assicurative operanti in Italia!
Avevamo in precedenza scritto un articolo in cui vi erano degli utili consigli per risparmiare ed assicurarsi con la r.c.a.., ribadendo che il miglior modo per risparmiare è quello di avere il maggior numero di preventivi da diverse compagnie; ovviamente tempo permettendo!
A differenza di quelli già presenti in internet il cui preventivo deriva da un campione di imprese assicurative che hanno un accordo commerciale con il sito stesso per l’elaborazione del prezzo r.c.a., il preventivatore Isvap tiene conto dei “prezzi” di TUTTE le imprese.
Il preventivo è gratuito ed anonimo, ovvero basta effettuare una breve registrazione al sito fornendo soltanto un indirizzo email in cui ricevere il preventivo.

Dopo avere analizzato nel precedente articolo (“Bancassurance”) il comparto assicurativo vita, ci occuperemo di quello del ramo danni ovvero la raccolta effettuata dagli intermediari finanziari per le polizze r.c.a. e altri rami.

La responsabilità derivante dalla circolazione di auto e motoveicoli è disciplinata innanzitutto dagli articoli del codice civile relativi alla responsabilità extra contrattuale o da fatto illecito (art. 2043 e seg.) secondo i quali chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto al risarcimento del danno medesimo.

Nel periodo che precede la liberalizzazione tariffaria (1990-1994), nel ramo danni, risultava che il comparto auto (responsabilità civile) aveva una quota complessiva superiore al 50%.
Le imprese che esercitavano il ramo R.C. auto conseguivano risultati tecnici negativi in progressivo peggioramento.

La legge 24 dicembre 1969 n. 990 ha disposto l’obbligatorietà dell’assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica, al fine di garantire il risarcimento dei danni verificatisi a seguito dei sinistri provocati da autoveicoli e natanti.

Cari lettori aumentano le richieste di nostri pareri su dubbi in campo assicurativo, continuate a scrivere utilizzando la sezione “Domande & Risposte”.
Una nostra lettrice ci ha posto dei quesiti per un dubbio sull’attestazione dello stato di rischio….